Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello segnala una importante decreto del Tribunale di Catania rilasciato il 3 gennaio 2022.
Nel comprendere questa decisione del Tribunale Siciliano dobbiamo capire che ci troviamo nell'ambito della unione tra due persone conviventi, quindi non legate da alcun vincolo matrimoniale ai sensi della Legge Italiana o straniera, Nel caso portato davanti al Tribunale vi erano due persone, di cui un'italiana ed un'altra extra-comunitaria, in regime di semplice convivenza le quali si erano visti negare l'iscrizione al registro dell'anagrafe nel Comune di Catania. La decisione del Tribunale è stata quella di ordinare al Sindaco, quale ufficiale del Governo, di iscrivere la ricorrente nei registri della popolazione residente e di provvedere all’annotazione anagrafica della dichiarazione di convivenza.L’ordinanza richiama la direttiva 38/2004/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che ha trovato attuazione nel D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, e chiarisce che tale diritto, per essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, presuppone la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Già nello stesso senso, con ordinanza del 30.08.2021, si era pronunciato il Tribunale di Venezia in punto di iscrizione anagrafica di cittadini non appartenenti all'Unione Europea nel giudicare due persone non legate da vincolo matrimoniale ma con una convivenza stabile e documentata tra una cittadina Italiana ed un cittadino Cubano. Anche qui, all'esito di un esame istruttorio sulla reale convivenza dei due ricorrenti, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha ordinato al Comune di Venezia di procedere all'iscrizione nei registri della popolazione ivi residente. Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità del caso.
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Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello ha ricevuto da pochi giorni una nomina di fiducia per conto di alcuni degli indagati nell'ambito dell'inchiesta dei "Falsi Vaccini-Covid" che ha scosso la cronaca locale di Ancona.
La pandemia da Covid ha inevitabilmente sconvolto le nostre vite ed i nostri modi di reagire di fronte a questo virus e sono molti, in numero anche crescente, coloro che hanno scelto di non sottoporsi alla somministrazione nel proprio corpo del vaccino contro tale virus. L'inchiesta è nata e si è sviluppata per il tramite di un sanitario che ha notato un altro Collega il quale, secondo le tesi dell'accusa nel nome della Procura di Ancona tutte ancora da dimostrare, non avrebbe poi concretamente somministrato le dosi del vaccino ad alcuni soggetti. Il tutto deve ancora svilupparsi e sono molti i punti oscuri da chiarire sull'intera vicenda, tenendo ben presente che ognuno è libero di fare ed effettuare su di sé ed il proprio corpo delle libere scelte senza che nessuno sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio così come sancito nella nostra Carta Costituzionale all'art. 32. Quel che è certo è che, nel corso degli sviluppi della vicenda che interessa lo Studio Legale, l'Avvocato Tummarello compirà ogni sforzo ed ogni passo necessario per assicurare la piena tutela legale ai suoi Assistiti di fronte a delle accuse connotate da richieste di condanna molto elevate negli articoli di Legge contestati nell'informativa di reato che ha dato vita all'inchiesta poi finita su tutti i giornali locali. Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello si è recentemente occupato di un caso riguardante un soggetto extra-comunitario senza valido titolo di soggiorno nel territorio Italiano ma con la condizione giuridica di essere "padre" di un minore nato fuori dal matrimonio, e non in costanza di matrimonio.
Il Testo Unico D.L.vo n. 286/1998, il cosiddetto Testo sulle norme che regolano la disciplina dell'Immigrazione sul nostro territorio, all'art. 31 comma 3 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno in favore del Familiare del minore autorizzandone l'"ingresso", o la "permanenza" nel territorio Italiano come nel Nostro caso di Studio, nelle ipotesi in cui il Tribunale dei Minori ravvisi gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute. Questo vuol dire che il Tribunale dei Minori può, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico sopra richiamato costituendo quindi una vera eccezione alle norme ordinarie sull'immigrazione, concedere il rilascio ad un genitore o ad altro familiare riconosciuto di un valido "titolo di soggiorno/permanenza" nel territorio Italiano qualora venga dimostrato e documentato il grave pregiudizio che il distacco o la lontananza del familiare possa determinare nei riguardi del minorenne nel suo sviluppo psicofisico fino al raggiungimento della maggiore età. Il rilascio del titolo di soggiorno in questo caso sarà a tempo determinato, e sarà anche soggetto ad eventuale provvedimento di revoca quando vengono a cessare i motivi che ne hanno consentito il rilascio. Con questo istituto si ravvisa quindi l'esigenza del Legislatore Italiano di tutelare l'interesse superiore del minore riconoscendo l'importanza e la necessità di mantenere un rapporto genitoriale sano ed equilibrato con il figlio nella sua età di crescita e sviluppo. Lo Studio dell'Avvocato Tummarello resta a disposizione per ogni chiarimento del caso. Lo Studio dell'Avvocato Tummarello ha recentemente ottenuto un brillante successo in materia di protezione internazionale per il rispetto del diritto di difesa così come sancito nella Carta Costituzionale.
Tra le varie collaborazioni professionali con gli Enti locali di assistenza per i richiedenti asilo nella provincia di Ancona, L'Avvocato Tummarello ha ricevuto il mandato di assistere un cittadino proveniente dal Senegal che ha ritirato un diniego dalla Commissione Territoriale di Ancona sulla sua domanda di protezione internazionale basato quasi unicamente dal fatto che Egli provenisse da un Paese considerato "sicuro" ai sensi della attuale normativa di settore. Esiste infatti una Lista di Paesi considerati SICURI, e cioè Nazioni in cui non vi sarebbe alcun pericolo di persecuzione o fondato timore di poter subire un danno grave perché il loro sistema governativo, giudiziario ed organizzativo in generale può oggi assicurare quel rispetto dei diritti umani che si pongono alla base delle valutazioni delle richieste di protezione internazionale. Nella Lista di questi Paesi vi compare anche lo Stato del Senegal, e perciò i cittadini provenienti da lì oggi non potranno ottenere un valutazione da parte delle varie Commissioni Territoriali d'Italia sulle loro domande di asilo poiché la risposta sarà quella di ricevere un diniego e da lì poi subire un procedura "accelerata" di impugnazione su tale provvedimento emesso dalla Commissione al fine di stringere i tempi del rimpatrio. Colui che difatti riceve un diniego perché proviene da un Paese considerato "sicuro" ha solo 15 giorni, e non 30 giorni, per impugnarlo davanti al Tribunale e NON ha l'effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento fino alla decisione del Tribunale (di solito da 6 mesi ad 1 anno) che normalmente invece ha chi riceve un diniego diciamo "ordinario". Questo vuol dire che in sede di impugnazione davanti al Tribunale in questi casi bisogna necessariamente chiedere, e motivare adeguatamente, al Giudice a cui si chiede di revisionare il provvedimento di voler sospendere l'esecutività della decisione, e ciò fino alla trattazione nel merito davanti all'Autorità Giudiziaria adita e cioè fino alla conclusione del processo instaurato davanti al Tribunale. E' ciò che è successo nel caso portato all'attenzione dell'Avvocato Tummarello che sulla base degli documenti e del racconto di storia vissuta dal richiedente asilo, ha fondato la richiesta di sospensiva sul fatto che il cittadino Senegalese sarebbe potuto ricadere nella rete criminale di reclutamento di persone oggi presente in Libia nei viaggi di andata/ritorno dei cittadini Africani in cerca di Asilo. Il richiedente infatti aveva già subìto un periodo di detenzione nelle terribili carceri Libiche, e ciò costituisce quel gravissimo pericolo che ha poi giustificato l'ottenimento della sospensiva del provvedimento emesso in prima istanza dalla Commissione Territoriale di Ancona. Per una maggiore comprensione del lettore su quanto suindicato si riporta di seguito l'ordinanza di sospensione del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata di Immigrazione e Protezione Internazionale, del 15.11.2021: ordinanza_sospensione_esecuzione_provvedimento.pdf Lo Studio dell'Avvocato Tummarello di recente è stato coinvolto nella gestione delle pratiche di immigrazione dei cittadini Afghani.
Molti di questi si sono rivolti allo Studio per la necessità di avere informazioni sulle procedure per far rientrare e ricongiungersi con i propri familiari da Kabul e dalle altre zone del Paese. Considerato l'alto livello di instabilità che caratterizza adesso l'Afghanistan, e la chiusura di molte Ambasciate, lo Studio si è rivolto all'Ambasciata italiana a Kabul per chiedere il rilascio di un visto per ricongiungimento del familiare, in questo caso per la moglie di un cittadino Afghano già presente in Italia con un permesso per protezione sussidiaria, un lavoro ed una abitazione regolare. L'Avvocato Tummarello è riuscito ad ottenere le informazioni e le procedure necessarie per ottenere il rilascio del visto, con un nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ha chiarito come in questo momento l'Ambasciata Italiana non sia operativa a Kabul e che ogni domanda di visto debba essere trattata da una rappresentanza diplomatico consolare italiana. il requisito richiesto è quello della dimostrazione del legame di parentela, con possibilità di autocertificazione, e le categorie di familiari che vi rientrano sono: 1) marito/moglie 2) figli (anche con "kafala") 3) genitori/suoceri a carico (oppure anche non a carico, se oltre i 65 anni). Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità del Cliente. Il Decreto green pass bis è Legge, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione della Camera anche il Sensato della Repubblica ha dato il via libera al nuovo decreto che prevede per i lavoratori l'obbligo di esibire il green pass nei luoghi di lavoro pubblici e provati a far data dal 15 Ottobre prossimo.
Tra le novità inserite nel Decreto è stato chiarito un aspetto riguardante l'immigrazione (irregolare) in Italia ed il vaccino da Covid-19. Si prevede infatti che anche i soggetti extra-comunitari che si trovano nel territorio Italiano in condizione di irregolarità e siano muniti del tesserino STP (straniero temporaneamente presente), che dà diritto a ricevere le cure ambulatoriali urgenti anche al cittadino straniero non in regola con le norme sul soggiorno in Italia, il diritto anche ad avere una sorta di certificazione provvisoria che attesti di aver ricevuto il vaccino contro il Covid. Fino ad oggi la procedura e la legge italiana nulla aveva previsto per la vaccinazione agli stranieri irregolari nonostante una grande presenza di numeri in tal senso in Italia. Ora è prevista invece l'assegnazione "ove possibile di una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l’identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici". Tramite questa certificazione si estende il diritto anche alle persone (momentaneamente) non in regola con il soggiorno, con tesserino STP, di poter accedere ai servizi sociali ed alle cure emergenziali del caso che una persona può trovarsi a dover richiedere in tempi come questi. Lo Studio dell'avvocato Tummarello è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti. In tema di Diritto dell'Immigrazione seguito da diversi anni dallo Studio Tummarello, Avvocato con consolidata esperienza nel settore sul circondario di Ancona e delle Marche, si segnala un'importante sentenza della Corte Costituzionale, la N. 157/2021, che stabilisce valore legale all'autocertificazione del cittadino extra-comunitario sui propri redditi prodotti all'estero se deve presentare istanza di gratuito patrocinio.
La Corte ha riconosciuto il contrasto con il diritto di difesa quando il cittadino extra-Ue non riesce a produrre la certificazione consolare sui redditi determinati all'estero, per cause a Lui non imputabili. Si afferma allora la legittimità della dichiarazione sostitutiva dei redditi esteri qualora l'Ambasciata o il Consolato interessato non rispondano sulla richiesta di voler fornire una certificazione in tal senso, attribuendo efficacia all'autocertificazione che potrà essere presentata in ogni grado e stato di un procedimento. Tale misura concede la possibilità per lo straniero di poter adire ogni Autorità Giudiziaria, Penale, Civile o Amministrativa, anche Tributaria, per vedersi riconosciuto un diritto a Lui spettante con il rispetto di quanto statuito dalla sentenza indicata. Lo Studio Tummarello resta a disposizione per ogni approfondimento del caso. La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nel Febbraio scorso con un'ordinanza che riporto in calce sulla questione della competenza territoriale a giudicare le impugnazioni promosse dai cosiddetti "Dublinanti", ossia i richiedenti Asilo che presentano una domanda di protezione internazionale in un determinato Paese dell'Europa e poi si muovono verso un altro Paese europeo e ri-presentano la medesima domanda di Asilo.
E' in questi casi che si applica il Regolamento Dublino, e cioè quella disciplina normativa decisa in Europa tra i Paesi UE per determinare quale di questi Paesi debba prendere in carico il richiedente Asilo sulla base di determinati criteri di competenza giurisdizionale. Il sottoscritto ha avuto una reale e proficua esperienza professionale in tale settore durante l'incarico di lavoro svolto per il Ministero dell'Interno tra il 2017 ed il 2018 presso l'Unità Dublino, l'ufficio Italiano demandato a sbrigare tali pratiche. Ebbene in tale ambito la Cassazione ha chiarito un aspetto di non poco conto, e cioè che la competenza a decidere sia del Tribunale del luogo ove ha sede la struttura che accoglie il "Dublinante". Per fare un esempio un migrante che ha chiesto Asilo in Croazia che poi decide di muoversi in Slovenia ed alla fine decide invece di spostarsi nuovamente e riesce a sbarcare nel porto di Ancona ove viene foto segnalato dalla Polizia di Frontiera ed anche in quella sede sceglie di presentare la domanda di protezione internazionale, dove verrà giudicato? dal Tribunale di Roma o dal Tribunale in Ancona? In base alla normativa previgente vi era sul punto un dubbio, e cioè se la competenza era da radicarsi solo ed unicamente avanti al Tribunale di Roma (nel Lazio) dove risiede l'Unità Dublino dell'Italia intesa quale sede dell'ufficio demandato a tale obbligo secondo il Regolamento Europeo. Ciò ha provocato negli anni numerosi dubbi e problemi interpretativi poiché tutti i soggetti extracomunitari che si sono trovati nella linea di confine del territorio Italiano a presentare più domande di Asilo in Europa dovevano essere per forza giudicati a Roma, con ciò intasando maggiormente il già più che onerato contenzioso del Tribunale Capitolino, mentre magari i migranti erano stati accolti nelle strutture di accoglienza in Sicilia o in Puglia, o comunque nelle varie Regioni d'Italia a seconda delle varie rotte migratorie percorse. Con tale ordinanza dunque gli ermellini hanno posto un punto fermo sulla competenza a decidere sul Regolamento Dublino che si sostanzia nel luogo in Italia ove il Dublinante viene accolto e vi presenta, nuovamente, la richiesta di protezione internazionale. su_competenza_per_dublino-cassazione-civile-ordinanza-4236-2021.pdf lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello è stato contattato dalla capofila del Progetto Pina-Q, la Cooperativa Sociale Labirinto onlus, per svolgere una serie di Lezioni di diritto sul tema dell'emersione dal lavoro nero in Agricoltura a danno di soggetti extra-comunitari.
Il tutto fa parte di un percorso promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Fondo Europeo -FAMI (attività 2020-2022 su un piano triennale) che coinvolge 5 regioni d'Italia per costruire una rete di istruzione, formazione e promozione sul tema dei diritti sociali ed umani che ruotano sul lavoro nei campi agricoli e che spesso interessano come soggetti primari uomini e donne che provengono da lontano in cerca di un lavoro. Il tema principale è il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed al caporalato, così come la creazione di un modello integrato per l’inclusione attiva nel lavoro agricolo di qualità specificatamente per cittadini provenienti da paesi terzi. L'Avvocato Tummarello, con pluriennale esperienza nel settore del diritto dell'Immigrazione, è stato coinvolto nel Tavolo Regionale della Regione Marche in qualità di Docente per una serie di incontri via Webinar con tematiche legate ai concetti del Progetto Pina-Q, che spaziano dai diritti e doveri dei lavoratori al contrasto al caporalato, dalla sua introduzione nel nostro ordinamento come reato ai suoi recenti sviluppi in Italia. Resto a disposizione per eventuali richieste di approfondimento sui temi suindicati e per coloro che fossero interessati agli argomenti delle lezioni. L'art. 22, comma 12, del Testo Unico n. 286/98 sulla disciplina delle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini non-UE, riguarda il caso del Datore di Lavoro che occupa alle proprio dipendenze lavoratori gravemente sfruttati nell'esercizio della loro mansione lavorativa.
Siano essi irregolari sul territorio italiano, o minorenni o sottoposti a particolare sfruttamento, sono le vittime del cosiddetto "Caporalato" (punito dall'art. 603-bis c.p.), e cioè il reclutamento "in nero" di migranti per andare a lavorare nei campi agricoli, un fenomeno venuto alla luce in Italia nelle regioni del Sud, la Puglia in particolare. Le condizioni che prevedono il rilascio di un permesso di soggiorno per "Casi Speciali" sono da ritrovare nell'aiuto alle indagini del migrante sulla sua condizione di particolare sfruttamento lavorativo. E' previsto infatti che allo straniero che abbia denunciato e cooperi nelle indagini su tale fenomeno sia proposto il rilascio di questo permesso di soggiorno, con validità di 6 mesi, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato. Il permesso è rilasciato dal Questore, con il parere favorevole o su proposta del Procuratore in sede. Appare interessante fornire indicazioni di taglio pratico per chi si dovesse trovare in queste condizioni. In base al disposto delle Leggi citate, per coloro che si trovino in condizioni di irregolarità e senza un valido permesso di soggiorno, l'esperienza e la cronaca quotidiana ci insegnano che può capitare di finire a lavorare nei campi agricoli per la raccolta di frutta e verdura di stagione. Ed è qui che i migranti trovano la condizione di particolare sfruttamento lavorativo, non conoscendo i diritti che la Legge gli fornisce. Resta il fatto di avere la forza di denunciare, ed affidarsi ad un consulto con un Legale per preparare una denuncia o una querela da sottoporre al vaglio delle Autorità Giudiziarie, il tutto nella massima discrezione. Dalla presentazione dell'esposto si richiederà il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali che conduce a innegabili vantaggi per lo straniero, una condizione di regolarità sul territorio e la possibilità di inserimento socio-lavorativo nel territorio italiano. Lo Studio dell'Avvocato Tummarello si occupa da Anni di tali pratiche ed è pronto a ricevere ogni richiesta di chiarimento legale. |
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Aprile 2024
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