Il Testo Unico D.L.vo n. 286/1998, il cosiddetto Testo sulle norme che regolano la disciplina dell'Immigrazione sul nostro territorio, all'art. 31 comma 3 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno in favore del Familiare del minore autorizzandone l'"ingresso", o la "permanenza" nel territorio Italiano come nel Nostro caso di Studio, nelle ipotesi in cui il Tribunale dei Minori ravvisi gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute.
Questo vuol dire che il Tribunale dei Minori può, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico sopra richiamato costituendo quindi una vera eccezione alle norme ordinarie sull'immigrazione, concedere il rilascio ad un genitore o ad altro familiare riconosciuto di un valido "titolo di soggiorno/permanenza" nel territorio Italiano qualora venga dimostrato e documentato il grave pregiudizio che il distacco o la lontananza del familiare possa determinare nei riguardi del minorenne nel suo sviluppo psicofisico fino al raggiungimento della maggiore età.
Il rilascio del titolo di soggiorno in questo caso sarà a tempo determinato, e sarà anche soggetto ad eventuale provvedimento di revoca quando vengono a cessare i motivi che ne hanno consentito il rilascio.
Con questo istituto si ravvisa quindi l'esigenza del Legislatore Italiano di tutelare l'interesse superiore del minore riconoscendo l'importanza e la necessità di mantenere un rapporto genitoriale sano ed equilibrato con il figlio nella sua età di crescita e sviluppo.
Lo Studio dell'Avvocato Tummarello resta a disposizione per ogni chiarimento del caso.