1 Commento
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (20.03.2014) il Decreto Legge adottato dal nuovo Governo per rilanciare il delicato tema del Mercato del Lavoro
Le novità riguardano in sostanza 3 aspetti:
Fa discutere, perché alcuni ritengono che ciò possa aumentare il cd. "precariato". Altri invece pensano che tale facoltà aiuti ed incentivi le assunzioni. Personalmente, sono più vicino alla prima conclusione ma spero di sbagliarmi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 21/2014 il codice del consumo viene modificato nella parte relativa ai contratti a distanza e conclusi fuori dai locali commerciali, quelli per intendeci firmati e sottoscritti dai cittadini nella propria casa quando magari si presentano Agenti o Rappresentanti di vendita "porta a porta" (per venderci o proporci servizi di Telefonia, Libri o Riviste, etc. etc.) oppure per strada o durante viaggi o gite, o semplicemente anche per corrispondenza o in base a un catalogo che il consumatore ha consultato senza la presenza dell'operatore commerciale.
Ebbene in tutti questi casi le novità che interessano il Codice del Consumo riguardano i seguenti elementi che tutti noi dobbiamo tenere bene in mente:
Per chi scrive corre l'onere di evidenziare il "Diritto di Ripensamento" che concede al cittadino entro 2 settimane e SENZA ONERE ALCUNO DI FORNIRE MOTIVI A CHI CI HA VENDUTO IL SERVIZIO O PRODOTTO, di poter recedere liberamente dal contratto. comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense del 10 Marzo 2014: "Il Consiglio Nazionale Forense esprime grande soddisfazione per la firma, oggi, da parte del Ministro Guardasigilli del decreto parametri in attuazione della legge professionale forense, Il nuovo sistema, trasparente e di immediata lettura, è a vantaggio di cittadini e operatori e restituisce agli avvocati l’equità dei compensi".Il CNF accoglie positivamente quanto si legge nel Comunicato stampa del Ministro Orlando che ha dichiarato di aver accolto alcune ulteriori richieste di modifica del CNF come “una più precisa quantificazione delle spese generali e la valorizzazione di ogni specifica attività dell'avvocato, sia sotto il profilo giudiziale che sotto quello della composizione stragiudiziale delle controversie”.
Se il mancato versamento dell'assegno di mantenimento si ripercuote negativamente sui figli scatta il carcere. E' quanto emerge dalla sentenza 5 novembre 2013, n. 44629 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il caso vedeva un uomo essere condannato a sei mesi di carcere e 400 euro di multa in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri due figli, omettendo di versare alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 400 stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale. Secondo gli ermellini formalmente la contestazione comprende sia la fattispecie prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 (disposizioni penali in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), che ha esteso al coniuge separato l'applicabilità della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sia la fattispecie prevista dal codice penale all'art. 570, comma 2, n. 2.
Trattasi di diverse violazioni di legge che, tuttavia, determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l'omissione del versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile. Continuano i giudici di legittimità che, mentre può essere realizzata la violazione dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, o della L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, commette un unico reato, ovvero quello previsto dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2. "La violazione meno grave (l'omissione di versamento dell'assegno di mantenimento) per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde infatti la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio (aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell'assegno di mantenimento)". (tratto da sito Altalex, 6 marzo 2014) Nella giornata di domani 3-3-14 iniziero' il Corso in Diritto dell'Immigrazione e Studio delle varie fenomenologie che caratterizzano il riconoscimento dello Status di Rifugiato, di richiedente Asilo politico e delle Politiche migratorie che riguardano in generale l'UE.
La prima lezione riguardera' proprio il tema accennato, e cioe' quello della competenza dell’Unione europea in materia di immigrazione e di asilo e i risultati più significativi che sono stati conseguiti nel controllo delle frontiere e della politica dei visti; nel politica di asilo; nella gestione dell’immigrazione; nelle politiche di integrazione e nella c.d. dimensione esterna ti tutte queste politiche. Personalmente non vedo l'ora di iniziare il Corso e studiare in maniera approfondita tutte queste fenomenologie, perche' credo fortemente che siano tutti argomenti molto importanti nel settore in cui lavoro e che oggi giorno riguardano inevitabilmente la nostra Societa' sempre piu' coinvolta da queste Politiche di insediamento. |
Questo blogIn questo spazio trovate consigli ed articoli su temi di interesse e d'attualità legato ai temi trattati dall'Avv. Tummarello Archives
Luglio 2023
Categories |