Proseguendo l'interessante percorso didattico del Corso in Immigrazione che sto seguendo a Roma, vorrei evidenziare a chi fosse interessato (Societa' o singoli Atleti o anche Colleghi del settore) che e' possibile richiedere per cittadini extra-comunitari un Visto e/o un Permesso di Soggiorno per "Lavoro con finalita' Sportive" sia per Professionisti che per Dilettanti. E' previsto anche un Visto speciale della durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel Territorio per svolgere una Gara Sportiva, validita' estesa anche ad accompagnatori quali medici o dirigenti ma che devono essere tassativamente nominati con informativa alla Questura competente.
Sulle modalita' e le singole procedure per richiedere tali permessi, e per chi volesse approfondire la questione, rimango volentieri a disposizione per ogni domanda od informativa.
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Con la sentenza n. 16712 la Prima Sezione Penale della Cassazione ha annullato l'assoluzione di un Finanziere che aveva postato su Facebook un commento condito di rabbia e veleno nei confronti di un collega che aveva preso il suo posto di lavoro.
Scriveva il militare "defenestrato a causa dell'arrivo di un Collega sommamente raccomandato e leccaculo...". Questo in breve il commento incriminato e pubblicato sul famoso Social Network che ha creato due giudizi e precisamente il primo avanti al Tribunale Militare per il reato di diffamazione aggravata dal fatto di aver usato un mezzo pubblicitario (Facebook) facilmente fruibile da una moltitudine di utenti/persone, dunque potenzialmente lesivo in modo alquanto incisivo. Da ciò ne scaturiva una condanna a tre mesi di reclusione. In secondo grado tuttavia la condanna trovava riforma perché la Corte Militare d'Appello di Roma riteneva al contrario l'identificazione del Militare "raccomandato" non fruibile da più utenti, ma solo da una minima parte di iscritti a Facebook. Tra l'altro secondo la Corte sarebbe mancato un chiaro elemento identificativo, quale ad esempio un nome o un riferimento di grado o di luogo. La Cassazione, con la sentenza citata, ha ritenuto erronea la valutazione compiuta in secondo grado ed ha sottolineato come non solo la pubblicazione su Facebook abbia in realtà causato la conoscenza delle frasi offensive da parte di più utenti indistinti e indeterminabili iscritti al famoso Social Network, ma anche che le frasi usate dal militare ("collega..." e l'avverbio "attualmente") consentivano di individuare bene la persona offesa dal reato di diffamazione aggravata. Attenzione dunque a quello che si scrive sui vari Social Network che usiamo nei nostri Tablet, PC o Smartphone. Fara' discutere, e non poco tra i tifosi della Roma, la decisione presa ieri dal Giudice Sportivo di squalificare per 4 giornate l'attaccante Mattia Destro, centravanti giallorosso che domenica scorsa ha rifilato 3 gol al Cagliari fuori casa ma che e' stato anche coivolto in uno scontro di gioco con un difensore avversario.
L'arbitro nel suo referto ufficiale, ed anche in seguito per mail su esplicita richiesta, ha confermato di non aver visto alcuna gomitata dell'attaccante al difensore del Cagliari. In TV, tuttavia, nei programmi sportivi della sera i giornalisti ed i conduttori hanno fatto vedere l'episodio con le classiche immagini del dopo partita: li' i moviolisti hanno "vivisezionato" la manata del centravanti al difensore Astori, creando polemiche su polemiche. Ed ecco il risultato, e cioe' le 4 giornate del Giudice Sportivo che ha ritenuto ammissibile la prova televisiva, nonostante le dichiarazioni dell'arbitro che nulla avrebbe visto in tal senso. Giurisprudenza che fara' discutere. La prima domanda e': ma chi decide come, e quando e per chi, si deve ordinare alle testate sporive serali di "puntare il faro" su singoli episodi sportivi? e chi decide la squalifica? l'arbitro o "90 minuto"? Credo che sia importante fare chiarezza, perlomeno per evitare che nel discusso mondo del calcio ci siano sospetti di favoritismi o conflitti di interesse. Ma siamo sempre in Italia. Con la sentenza del novembre 2012, (n.20982) la Suprema Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento, affermando che il gioco del calcio non può essere qualificato come un'attività pericolosa rilevante ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto si tratta di un disciplina che privilegia l'aspetto ludico pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico. Si era sollevata innanzi alla Corte la possibilita' di far rientrare il gioco del calcio, insegnato presso una società sportiva, nell'ambito delle attività pericolose così come previsto dall'art. 2050 c.c. Sul punto la Cassazione ha risposto che, in mancanza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la violazione di obblighi e cautele da parte della società sportiva ovvero il verificarsi di un'azione anomala e/o in contrasto con le regole del gioco, l'infortunio occorso ad un giocatore nel corso di una partita di calcio non può che essere ricondotta ad un normale incidente di gioco determinato da caso fortuito. In presenza di tali condizioni la Suprema Corte ha escluso la possibilità di che possa essere attribuita responsabilità nei confronti della società sportiva o al danneggiante. (tratto da Altalex, 22 Febbraio 2013).
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