Il Regolamento UE 604/2013 (conosciuto come Regolamento Dublino III) stabilisce, tra le varie norme, i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino extracomunitario in due Stati Membri dell'Unione Europea.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza_corte_giustizia_dublino_30_11_2023.pdf ha statuito che l’obbligo di fornire le informazioni contemplate nell’opuscolo comune di cui al Regolamento Eurodac si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione di ripresa in carico. Quindi sia per il primo Stato Membro che per il successivo Stato Membro interessato alla domanda di protezione internazionale. E medesime considerazioni sono state tratte anche in riferimento al colloquio personale previsto dall'articolo 5 del Regolamento Dublino III. Ciò significa che anche al secondo Stato Membro dell'Europa in cui è presentata una domanda di asilo (già rivolta in precedenza ad altro Stato) si impone comunque di osservare quelle garanzie di legge a tutela del richiedente asilo sulla consegna dell'opuscolo informativo e sullo svolgimento di un'audizione personale. Questo Studio si è occupato di lavorare su diversi casi di procedure "Dublino", e di recente ha seguito con successo il mantenimento nel nostro Paese di un Cliente che nel tempo trascorso per decidere sul rimpallo di competenze sulla sua domanda di asilo aveva trovato lavoro stabile e produceva reddito nello Stato, e grazie alla professionalità dello Studio Legale Tummarello è riuscito ad ottenere il risultato desiderato. Si rimane a disposizione per ogni necessità del caso, offrendo aggiornamenti sul tema.
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Giugno 2024
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