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Immigrazione: il permesso di soggiorno per motivi di Studio

23/1/2018

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Il permesso di soggiorno per motivi di Studio è disciplinato dagli articoli 39-39bis e ss.ti del D.lgs. 286/98 e dal regolamento di attuazione D.P.R. 394/99  salvo altri, e riguarda quel particolare tipo di permesso di soggiorno che viene rilasciato ai cittadini extracomunitari che intendono effettuare un percorso di Studi nel nostro Paese a titolo Universitario, di formazione tecnica superiore o di istruzione secondaria superiore.
Il permesso viene concesso solo dopo il visto di ingresso che è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese di provenienza del cittadino non-UE.
La durata temporale del permesso segue la lunghezza del percorso di studio o di formazione a cui è collegato e lo studente straniero deve dimostrare ogni anno di aver superato un numero di esami o verifiche di profitto.
Per l'iscrizione in particolare ad una delle Università Italiane, il cittadino non-UE dovrà dimostrare la documentazione relativa al titolo di Studio conseguito nel Paese di origine ed un attestato di conoscenza della lingua italiana da presentare alla Questura competente per territorio tramite l'invio del Kit postale allegando tutta una serie di documenti.
Questa tipologia di permesso di soggiorno può essere convertito al termine del percorso di Studi o di formazione in motivi di lavoro solo nell'ambito delle quote e dei flussi che il Governo Italiano annualmente predispone con decreto.
Il titolare di questo permesso può chiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza, recarsi in tutta l'Area Schengen per periodi inferiori a 3 mesi senza dover osservare ulteriori formalità di legge, richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare, beneficiare di forme previdenziali ed iscriversi volontariamente al SSN pagando una quota forfettaria.
Resto a disposizione per ogni eventuale approfondimento o domanda sul tema.
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