In tema di diritto di famiglia appare necessario chiarire alcuni aspetti che riguardano il delicato tema delle separazioni e delle cessazioni degli effetti civili del matrimonio (c.d. divorzio) in cui vengono stabilite tra gli ex coniugi con figli anche le statuizioni economiche per il loro mantenimento, ossia l'assegno di separazione o divorzio che il coniuge gravato da tale ordine del Tribunale deve versare mensilmente all'ex coniuge che continua a viverci insieme.
E' una materia delicata in cui si sovrappongono interessi affettivi ed economici, il figlio magari minorenne all'epoca della crisi coniugale si trova a dover vivere e subire sulla propria pelle la separazione dei suoi genitori e continua il suo percorso di crescita scolastica e personale solo con uno di questi; l'altro perderà virtualmente a poco a poco il rapporto di genitorialità e con il passare del tempo e si troverà a rivestire il ruolo di "quello/a che questo mese non ha fatto pervenire i soldi che doveva dare.." per il suo mantenimento. E' bene chiarire che il "mantenimento" così come inteso dalla Legge incombe sui genitori per i figli riguardo ciò che concerne la necessità di crescita fisica, psichica, scolastica ed attitudinale in conformità con le volontà manifestate dal ragazzo stesso durante la sua educazione. Ebbene nella miriade di interventi che la Cassazione e la giurisprudenza italiana rilascia su tale fattispecie che racchiude le più diverse situazioni tra ex coniugi in difficoltà economica, mi sembra opportuno richiamare dei principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione quando il figlio sia maggiorenne e percepisca un assegno di mantenimento dall'ex padre (per statistica il più delle volte) o dalla ex madre. La Cassazione ha chiarito che la revoca o la modifica dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne può essere decisa dal Giudice se questo ha raggiunto "un'indipendenza economica" oppure, ed è questo il dato interessante, se egli ha colposamente rifiutato le opportunità di lavoro offerte (Cassazione n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013) oppure abbia colpevolmente dimostrato "inerzia" magari allungando il percorso di studi senza conseguire alcun risultato (Cassazione n. 1585/2014). Attenzione dunque al figlio fannullone, o "accomodato alla poltrona di casa" che si fa mantenere dall'ex genitore perché se non si attiva, rischia di perdere l'assegno che l'ex papà magari si trova a dovergli versare ogni mese.
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Giugno 2024
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