Il procedimento per riottenere la liberazione del proprio immobile concesso in locazione risulta impresa ardua e non certo breve. Questo dipende dalla farraginosità delle Legge italiana che regola il procedimento di sfratto. Si prevede appunto di dover sottostare a tutta una serie di atti giudiziari, che devono necessariamente precedere la dichiarazione del Giudice adito dal proprietario per far sì che la fase processuale sia regolarmente osservata. Ma ciò è solo metà dell'opera. Si deve sapere infatti che un proprietario di un immobile che concede in locazione la propria unità abitativa, in cui paga tasse ed oneri per Legge, a volte si fida e non sa effettivamente chi è, e come si comporterà, l'inquilino/conduttore nelle more del rapporto locatizio. Per cui di frequente accade negli sfratti che i conduttori morosi, coscientemente, NON ritirano le raccomandate ed in generale gli atti giudiziari che il "povero" proprietario, tramite un Avvocato, cercherà di notificargli per far rispettare ciò che la procedura di sfratto prevede. Ed allora in sintesi si deve inviare una prima raccomandata(non ritirata, e dunque giacente per quasi un mese ai fini della compiuta giacenza che vale per legge come notifica) e poi l'atto di sfratto con citazione a data di udienza per la convalida(atto non ritirato e quindi con i tempi slittati idem di cui sopra). Poi ci sarà l'iscrizione a ruolo dello sfratto(soldi e contributi unificati quali spese vive sostenute dal proprietario) e così fino all'agognata udienza di convalida di sfratto che, è bene ricordare, si potrà trasformare in un "incubo" peggiore se per caso l'inquilino compare e chiede il termine di grazia(ulteriore periodo di 90 giorni previsto dalla Legge per dilungare il lascito dell'abitazione) oppure si oppone allo sfratto con un proprio Avvocato trasformando così il giudizio in uno a cognizione "piena" e non breve come all'inizio era stato incardinato. Questo il caso di comparizione dell'inquilino. Se invece il proprietario ha la fortuna di essere da "solo" in udienza col proprio Avvocato e farsi CONVALIDARE lo sfratto dal Giudice, deve sicuro accendere un "cero" da qualche parte ma è solo a metà dell'opera. E' qui che si chiude infatti la fase processuale e si apre quella invece esecutiva: un mese per Legge dalla udienza di convalida per eseguire lo sfratto(che l'inquilino non esegue MAI tanto meno se non è comparso all'udienza). Decorso il mese si notifica l'atto di precetto per il rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla notifica(ma vale quanto detto sopra e cioè l'inquilino moroso continuerà a NON ritirare le notifiche, quindi altro mese gratis per Lui) poi si deve notificare il "preavviso di sfratto" con l'Ufficiale Giudiziario(altra notifica NON ritirata) e poi l'ultimo step sarà l'accesso in una certa data nell'immobile con tutti gli atti in precedenza notificati, e cioè un giorno da concordare con l'Ufficiale Giudiziario che potrà avvalersi anche(e soprattutto) della Forza Pubblica e di un bravo Ferramenta che procederà a smontare la serratura ed a cambiarla. Ultima beffa da sapere della Legge, è che il proprietario può essere nominato "custode" dei beni mobili dell'inquilino moroso che magari lascia o vi ha lasciato lì dentro senza curarsene minimamente.
Bisognerà allora chiedere al Giudice con apposita istanza la liberazione/vendita dei beni rinvenuti di cui si è stati nominati responsabili per Legge dagli oneri appunto di custodia addebitabili al proprietario. Tutto ciò ha dei tempi stimati di 6/8 mesi che l'inquilino, già magari moroso da mesi, continuerà a sfruttare gratis. A voi decidere se tutto ciò ha un senso.
1 Commento
la Legge n. 67 del 2014 e' stata introdotta recentemente dal Governo per la depenalizzazione e l'introduzione di misure alternative alla detenzione con messa alla prova ed altre misure riabilitative. Ed e' qui che si introduce un'importante novita' di principio cui il Giudice si deve uniformare e che a parere del sottoscritto merita particolare attenzione. In pratica viene inserito nel nostro codice il limite dei 3 anni di pena per l'applicazione degli "arresti domiciliari" in luogo del carcere secondo la nuova Legge, per colui appunto che commette un reato in cui la pena edittale arriva all'arresto o alla reclusione fino a 3 anni. Se si raggiunge nel massino tale pena, i domiciliari diventano in automatico la pena principale e non piu' il carcere. Se invece la pena prevista per il reato supera il limite dei 3 anni, ad esempio dai 3 ai 5 anni, sara' il Giudice a decidere secondo la gravita' del reato e della capacita' a delinquere del soggetto cui viene contestato il fatto, anche secondo i ben noti criteri dell'art. 133 del codice penale che riguardano appunto la discrezionalita' del Giudice per decidere la condanna nel considerare il disvalore sociale del fatto ed il Curriculum Vitae criminoso del reo, se insomma l'imputato sia un soggetto incensurato ovvero un delinquente abituale o professionale. La detenzione "non carceraria" puo avere durata "oraria", ossia continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie della giornata. Puo' essere eventualmente prescitto il braccialetto elettronico ai fini del controllo del rispetto di quanto stabilito in condanna. E' chiaro l'intento del Governo di cercare in tal modo di superare il ben noto problema del sovraffollamento delle carceri, ma anche quello di depenalizzare quei reati che non meritano una condizione di esecuzione della pena cosi' gravosa per la liberta' individuale come quella finora prevista con il carcere.
Conoscere i diritti e i doveri per vivere in pace nel condominio appare una questione importante per chi si trova a condividere la propria abitazione con altri proprietari di immobili con parti in comune quali ad esempio scale, ascensori, lastrici, solai, giardini, siepi, viali ed in generale tutte quelle situazioni in cui convivono interessi di piu' soggetti contemporaneamente. Rilevo sul punto l'importanza della Legge 220/2012 che ha introdotto specifiche norme da osservare in tema di regolamenti delle parti comuni del condomino, dei diritti e dei doveri dei partecipanti e, soprattutto, della nomina, revoca e ruolo dell'amministratore di condominio nell'ambito delle proprie funzioni. Ex art. 10 L. 220/2012 e 1130 c.c., si ricordano l'obbligo di far transitare le somme ricevute dai condomini o da terzi, nonche' quelle erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio, la durata dell'incarico di 1 anno, l'onere di aver svolto un corso di formazione in materia di amministrazione condominiale, oltre a tutti gli obblighi inerenti la funzione dell'amministratore tra cui eseguire le deliberazioni dell'assemblea, predisporre e curare la documentazione delle varie assemblee, dei verbali e degli adempimenti fiscali e catastali dell'immobile. Particolare importanza ricade sull'onere di disciplinare l'uso delle cose comuni e sulla fruizione dei servizi in tal senso, oltre a compiere e far osservare tutti quegli atti conservativi sulle parti comuni dell'edificio di riferimento. Sul "compenso" dell'amministratore non esiste un tariffario specifico, dopo l'intervento dell'Antitrust che ha liberalizzato il sistema dei compensi, che devono spefificamente essere deliberati ed approvati dall'assemblea dei condomini.
Resto a disposizione su ogni eventale chiarimento in materia, consigliando a tutti in questo delicato settore di usare sempre "buon senso" e dialogo in ogni caso! |
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