Il permesso di soggiorno per motivi di Studio è disciplinato nello specifico dagli articoli 39 e 39bis del testo Unico sull'Immigrazione (il D. Lvo n. 286/1998) e permette al cittadino extra-UE il rilascio di un titolo di soggiorno pari alla durata dello corso di studio o di formazione professionale richiesto.
Mi è capitato di recente di dover assistere due clienti extracomunitari con valido permesso di lungo soggiorno in Italia i cui rispettivi figli, maggiorenni di età e già frequentanti corsi di studio all'estero quindi non rientranti nelle categorie di familiari da poter ricongiungere, erano alla ricerca di una modalità legale per ottenere la possibilità di far entrare i loro discendenti nel territorio italiano (e quindi Europeo) secondo gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio. Nella mia regione ad esempio, le Marche, l'Università di Camerino mette a disposizione delle quote per l'accesso ai corsi di studio all'interno dei suoi dipartimenti didattici e formativi. Il capo 2 del suindicato Testo Unico dagli articoli 37 e seguenti stabilisce i criteri per l'istruzione ed il diritto allo Studio in parità di trattamento tra lo straniero ed il cittadino italiano secondo le modalità ivi stabilite nelle norme richiamate, ed in tal senso per coloro che fossero interessati ad avere maggiori informazioni sul tema invitoa visitare il sito del MIUR ove sono riportati tutti i passaggi e gli adempimenti per il rilascio dei suindicati titoli soprattutto alla luce delle tabelle Ministeriali in cui vengono riportate le Università e le Scuole di formazione, tra cui appunto quella di Camerino, che mettono a disposizione un numero di quote per studenti extra-UE per consentire il rilascio del visto nell'ambasciata Italiana di riferimento, ed il conseguente rilascio del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'effettivo ingresso in Italia dello studente una volta ottenuto il visto. E' bene sapere che durante la validità del permesso di soggiorno lo studente extra-UE può lavorare, e ciò consente di valutare la possibilità di conversione del permesso di soggiorno al termine della durata temporale del titolo al suo primo rilascio. Sono previste poi in alcuni casi delle specifiche competenze linguistiche da soddisfare, e la presenza di una prestazione di garanzia di copertura economica per dimostrare la disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero. Resto ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti sul tema.
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Giugno 2024
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