Quando arriva l'Estate e' tempo di vacanze e di viaggi, e si sa quando si organizzano le Ferie si pensa a tutto quello che occorre per passare dei giorni tranquilli e senza noie di alcun genere. Mi e' capitato, e mi capitera' anche adesso a Ferragosto, di noleggiare un Auto per una settimana con una delle varie Compagnie di Autonoleggio. Quello che raccomando e' di leggere bene, e con calma, tutte le condizioni ed i termini di Noleggio che le varie Compagnie DEVONO chiaramente mettere a disposizione dei Clienti (Avis, Hertz, Europcar, etc.) secondo la normativa di settore. Raccomando allora di guardare bene quello che si specifica in tema di "franchigia" o di responsabilita' ascrivibile al Cliente in caso di danno materiale sul veicolo e che la Compagnia NON copre: si tratta cioe' di quella cifra che comunque ricade sempre sul Cliente, a prescindere dalla sua responsabilita' o meno sul danno. Per intenderci, nel mio caso, questa estate andro' a noleggiare un Auto ad un buon prezzo, su cui pero' leggendo bene i termini di noleggio vi si applica una franchigia per danni con un tetto di 1.000,00 euro a me addebitabile sempre! il che' vuol dire che se causero', ad esempio, un semplice "graffio" alla carrozzeria, ne dovro' comunque rispondere (e pagare) fino all'importo di quella cifra su cui ovviamente si andranno ad applicare somme di sostituzione-riparazione e gestione amministrativa della pratica (termine comodamente usato dalle Agenzie per spillare soldi su soldi..) che fuoriescono dalla normalita' e che arrivano anche alla bella cifra di 6/700 euro. Eliminare questa franchigia nel mio caso mi costerebbe 7 euro al giorno. Dunque conviene valutare ogni singola situazione di noleggio e farsi i propri calcoli. Suggerimenti per stare tranquilli sono allora quelli di avere l'accortezza al momento del ritiro dell'auto di munirsi di testimoni al proprio fianco (magari i compagni di vacanze) che vedono e confermano come la vettura viene consegnata. Ed ancora attestare sempre tutto per iscritto ogni eventuale danno gia' presente sull'auto, e soprattutto scattare delle semplici FOTO magari con il proprio smartphone che registra data e ora sempre sulla macchina che si riceve al momento del noleggio. Queste semplici misure permettteranno, in caso di sinistro, di contestare quello che la Compagnia di noleggio provera' ad addebitarvi con cifre, a volte, veramente fuori misura.
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E' di pochi giorni fa il passaggio alla Camera con voto favorevole (a scrutinio segreto) all'emendamento introdotto dalla Lega per l'introduzione della Legge Comunitaria che prevede la responsabilità civile dei magistrati in caso di errori nel loro lavoro di Organi Giudicanti sui processi civili, penali, tributari, amministrativi, e così via.
Si tenta, forse, finalmente di introdurre in Italia anche per questa categoria "protetta" una sorta di limite, o rischio di punibilità, nell'ambito delle prestazioni fornite dai Magistrati che fino ad oggi non li ha toccati minimamente e ciò perché, come noto, tale categoria per principi Costituzionali è terza ed estranea da ogni coinvolgimento legislativo collettivo in nome della intangibile Indipendenza ed Imparzialità di giudizio che, altrimenti, sarebbe fortemente pregiudicato se sottoposto al comune sindacato di legittimità. A modesto parere del sottoscritto sembra intelligente introdurre una norma Comunitaria (negli altri Paesi UE difatti il magistrato se sbaglia, PAGA!) che sancisce appunto la responsabilità civile di un magistrato che ad esempio ci mette 6 anni a decidere qualcosa che poteva essere deciso tranquillamente in 12 mesi, oppure che si mostra non diligente o semplicemente incapace nello svolgimento del suo lavoro. Questo permette a chi subisce conseguenze lesive a chiederne il dovuto ristoro in termini di risarcimento del danno causato, se ovviamente si dà prova e nesso di causalità che appunto a causa dell'infedele operato del magistrato ne è conseguito un danno al cittadino. La norma, se sarà Legge, servirà a garantire un corretto lavoro della Magistratura, e servirà anche a responsabilizzare chi è chiamato a decidere questioni giudiziarie che interessano i diritti dei cittadini. Se i Medici, i Geometri, gli Ingegneri, gli Avvocati si devono dotare per Legge di un'Assicurazione Professionale, ci sarà un perché. Ed è forse ora che anche i Magistrati inizino ad averla. Lo svolgimento dell’attività del motore di ricerca che riguarda, come tutti sanno, quell'insieme di dati ed informazioni postate o inserite da terzi su Internet, indirizzarle in maniera automatica, conservarle e memorizzarle e di conseguenza metterle a disposizione degli utenti sulla propria piattaforma virtuale seguendo magari un ordine di preferenza, può tutto questo configurarsi quale trattamento? E la società che gestisce un tale servizio può ritenersi Titolare dei dati personali contenuti nelle pagine web da essa indicizzata?
Proprio su tale questione è intervenuta la Corte di giustizia dell’UE, con una recente sentenza del 13 maggio 2014. La Corte, chiamata a intervenire su alcune questioni pregiudiziali, sollevate dalla Audenzia Nacional, nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposte le società Google Spain e Google Inc all’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e al sig. González, ritiene che sia effettivamente possibile far rientrare l’attività del motore di ricerca nella nozione di “trattamento dati” e considerare la Società che gestisce il servizio “ titolare” del trattamento. A prescindere dal merito della singola questione, la sentenza è destinata a far discutere nell'ambito della protezione dei dati della Collettività che si trova ogni giorno su Internet condividendo i propri files, o dati personali, attraverso quei motori di ricerca appunto quotidianamente condivisi tra gli utenti. Accertare che Google (e quindi anche gli altri motori di ricerca) siano titolari dei dati indicizzati significa che essi dovranno operare nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di privacy e magari dover procedere alle richieste di cancellazione dei dati provenienti da ogni singolo interessato, sopprimendo, dall'elenco dei risultati che appare a seguito di una ricerca, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative alla persona che richiede la cancellazione; e ciò – come evidenziato dalla Corte - anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano cancellati dalle pagine web di cui trattasi e anche quando la loro pubblicazione su tali pagine sia di per sé lecita.La sentenza in buona sostanza sancisce il c.d. "Diritto all'Oblio", ed i motori di ricerca sono obbligati dai Giudici a eliminare, su richiesta, i "contenuti non più rilevanti". Inevitabile chiedersi quale sarà la reazione di Google a tale pronuncia della Corte, e come concretamente i motori di ricerca affronteranno la questione sollevata, anche perché la Legislazione Comunitaria appare quantomeno ancora poco chiara sul tema. |
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Giugno 2024
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