Evidenzio come alla luce della sentenza della Consulta del Febbraio scorso, che di fatto ha cancellato la Fini-Giovanardi ripristinando la legge Vassalli-Iervolino in vigore anni prima, la nuova Legge sugli Stupefacenti (L. n. 79 del 2014) abbia re-introdotto la distinzione tra "droghe leggere" e droghe c.d "pesanti" che in termini pratici di condanna prevede ora una forbice edittale di pena che va nel primo caso tra i 2 e i 6 anni, e nel secondo e piu' grave tra gli 8 e i 20 anni per il reato di Traffico Illecito di Stupefacenti. La legge ora e' in vigore a tutti gli effetti, essendo stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2014, n. 115. Oltre a rimodellare le tabelle, la Legge reintroduce istituti e norme (come i lavori di pubblica utilita' o l'uso personale) travolti dalla incostituzionalita' della Legge Fini-Giovanardi.Interessanti novita' rigaurdano i seguenti aspetti: 1. Sanzioni piu' basse per lo spaccio di lieve entita' e possibilita' per il "piccolo spacciatore" di chiedere i lavori di pubblica utilita' per espiare la pena 2. Nuove Tabelle sulle varie tipologie di Stupefacenti 3. Spinelli. Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Ma tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti 4. Lavori pubblica utilita' come sanzione alternativa, che deve essere chiesta dall'imputato e ha una durata equivalente alla condanna detentiva, seguendo comunque particolari condizioni.
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Segnalo l'introduzione del Titolo V-bis nel Codice di procedura Penale (Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova) che in pratica consente all'imputato coinvolto in procedimenti penali per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.In sostanza si permette di presentare motivata e documentata istanza al vaglio delle Autorita' Giudiziarie per svolgere, al posto della condanna, un percorso di riabilitazione tramite i Servizi Sociali per espiare la pena che non deve comunque superare i 2 anni previsti per Legge.
Evidente il tentativo dello Stato di provare, in tal modo, a risolvere il delicato e gravissimo problema del "sovraffollamento delle carceri" che attualmente vive il nostro Paese nei confronti della Comunita' Europea che ha gia' previsto imminenti, e pesanti, sanzioni per non aver risolto finora il suindicato problema. Segnalo una curiosa ed interessante sentenza del Tribunale di Camerino (sentenza del 13.04.2012) che riprende un principio sancito dalla Cassazione (Cass. sent. 5771/2008) sulla Illegittimita' di Multe e/o Sanzioni elevate da un Vigile in "borghese" e fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza.
La vicenda posta all’attenzione del Tribunale marchigiano in sostanza concerne la questione della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per violazione al Codice della Strada elevato da un agente di Polizia Municipale in abiti civili e fuori servizio. La Suprema Corte, ripresa dal Tribunale, ha evidenziato che giacchè l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo. Ne deriva appunto il principio che l’accertamento di una violazione al Codice della Strada compiuto da un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del servizio è da ritenersi indubitamente illegittimo. (nota da sito da Altalex) |
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