Si parla di frode fiscale in relazione a tutte quelle condotte fraudolente che si hanno quando si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifici per ostacolare l’attività di accertamento. Oppure il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. La pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.
Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.
Per quanto riguarda invece il reato di dichiarazione infedele la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.
Per l’omesso versamento dell’Iva, il provvedimento introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta; sotto tale soglia rimane solo l’illecito amministrativo.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore.