In sostanza la Circolare impone alle Forze dell'Ordine che le postazioni fisse o mobili di rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La legge tuttavia non impone una distanza minima tra l'avviso di segnaletica e la postazione di controllo che deve essere comunque adeguata e proporzionale alla velocità locale predominante del tipo di strada.
Sulla Circolare del ministero viene inoltre affrontata anche un’altra questione relativa alla misurazione della velocità rilevata dai sistemi elettronici. A tal proposito si legge che “alla velocità accertata dall'apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale citata".