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La messaggistica WhatsApp oramai è entrata a far parte delle nostre vite. Ogni giorno ognuno di noi invia e riceve messaggi su WhatsApp ad amici, parenti, mogli e mariti, per lavoro e svago e chi più ne ha più ne metta.
Bisogna fare attenzione però perché i messaggi WhatsApp hanno piena rilevanza nei giudizi civili e penali, costituendo prove documentali a tutti gli effetti. Nei giudizi di separazione e divorzio, nei processi penali ed ogni qual volta si voglia dimostrare una affermazione o una circostanza dedotta dall'altra parte bisogna allora tenere in considerazione la portata probatoria delle tecnologie digitali, e WhatsApp ne è di uso costante e diffuso. Con l'Ordinanza n. 1254 del 2025 la Cassazione ha recentemente ribadito l'ammissibilità dei messaggi WhatsApp come prove documentali nei procedimenti civili, a condizione che ne sia verificata la provenienza e l'affidabilità. Ulteriori pronunce hanno confermato la valenza probatoria sia in ambito civile che penale in un contesto in continuo crescendo di tecnologie digitali.
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Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello pubblica qualche novità in tema di Diritti Sociali ed Assistenziali in Italia per i cittadini extra-comunitari.
Si evidenziano alcuni importanti principi in tema di uguaglianza sociale tra i cittadini nel nostro territorio, italiani e non, per poter usufruire di servizi assistenziali, previdenziali e riconoscimenti contributivi statuiti dal Governo Italiano in favore di coloro che ne possiedono i requisiti. L'associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) di cui l'Avvocato Tummarello è socio per la Regione Marche monitora da sempre la corretta e legittima applicazione del diritto ad ottenere tali prestazioni anche per i cittadini extra-comunitari che ne hanno i requisiti ma che, sempre più spesso, si vedono negare queste prestazioni solo a causa della "non italianità", con ciò configurando pratiche chiaramente Discriminatorie. Si ringrazia la Newsletter ASGI, ed in sintesi si offrono le seguenti novità: 1) Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 16 luglio 2025, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 co. 6 TUI e dell’art. 22 comma 1 lett. a) L.R. Regione Lombardia per contrasto con l’art. 3 co. 1 e 2 Cost., “nella parte in cui prevedono, tra i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica richiesti agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, quello dell’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.” La decisione riguarda il ricorso presentato da diverse associazioni, tra cui ASGI, APN, NAGA e SICET Lombardia, insieme a due cittadini stranieri esclusi dalle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 2) Con sentenza 31/2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 4/2019, “nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”; 3) Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2195/2024 del 23 maggio 2025, ha stabilito un importante principio in materia di prestazioni assistenziali per stranieri, riconoscendo il diritto all’assegno mensile di assistenza anche a chi possiede permessi di soggiorno di durata inferiore all’anno, purché rinnovati continuativamente per un periodo complessivo superiore ai dodici mesi; 4) L’INPS ha pubblicato la circolare n. 76/2025 del 14 aprile 2025 che definisce i requisiti e le modalità di accesso al “Bonus nuovi nati”, la misura una tantum di 1000 euro introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per incentivare la natalità e sostenere le famiglie con figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025. La circolare accoglie le istanze avanzate dall’ASGI che già a gennaio 2025 aveva segnalato all’Istituto l’illegittima esclusione dei titolari di protezione internazionale. L'Avvocato Eugenio Tummarello è socio da anni dell'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione, un network di giuristi che in tutta Italia promuovono la legittima applicazione del diritto dell'immigrazione. Lo Studio segnala con un link www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-impossibile-class-action-questure-venezia-vicenza-ritardi-sistematici/ la notizia di 2 Class Action promosse da ASGI al TAR Veneto contro i ritardi sistematici nelle procedure di accesso alla richiesta di protezione internazionale perpetrate dalle Questure di Verona e Vicenza. Occorre segnalare che quando le Questure non registrano la domanda di protezione internazionale il cittadino extra-comunitario si trova impossibilitato ad esercitare ogni elementare diritto: richiesta tessera sanitaria, mancata accoglienza, mancata iscrizione al SSN, mancata iscrizione all'Anagrafe e al Centro per l'Impiego, etc.
La persona di conseguenza assume la veste di uno dei tanti richiedenti asilo "fantasma" nel nostro territorio, e le conseguenze possono essere gravi poiché a causa dei ritardi delle Pubbliche Amministrazioni (qui la Questura) si è a rischio di espulsione ed volte si può essere facile preda di lavoro in "nero". Tramite le azioni giudiziarie presentate da ASGI si richiede il ripristino delle funzioni amministrative demandate alle Questure per garantire il rispetto dei termini di Legge e dei diritti delle persone che richiedono la protezione internazionale. E' possibile per singoli ed associazioni aderire alla Class Action entro fine Luglio come riportato nel link per coloro che abbiano riscontrato lo steso problema nelle medesime Questure. Vedremo come il TAR si pronuncerà nel merito della questione. Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello è stato incaricato di seguire un caso riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno sulla base del riconoscimento di un patto di convivenza tra due persone, un cittadino italiano e una cittadina extra-comunitaria, presentato presso l'Anagrafe del Comune di residenza della coppia e valido in tal modo per ottenere il permesso di soggiorno per Familiare di cittadino dell'Unione Europea (in questo caso, Italia).
Tuttavia, i Comuni del nostro Paese negli ultimi tempi purtroppo non hanno dato valore e riconoscimento giuridico a ciò che la Legge n. 76 del 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro Ordinamento e cioè la possibilità di registrare all'Anagrafe dei Comuni d'Italia una stabile convivenza tra persone "omo ed eterosessuali" che vogliono regolare la loro vita in comune con un "contratto-patto" di convivenza appunto senza la celebrazione del matrimonio. Ebbene quando si ha il caso di una persona italiana (o dell'unione Europea) che si vuol unire con un cittadino extracomunitario che deve sottostare alle regole di Immigrazione dell'ingresso e soggiorno nel nostro territorio, le Questure d'Italia richiedono appunto la registrazione di tale patto di convivenza o comunque l'annotazione nel registro degli Atti Civili del Comune interessato con la relativa iscrizione Anagrafica di entrambi i soggetti. Questo tuttavia non accade spesso, perché i Comuni d'Italia continuano a negare tale registrazione in maniera illegittima e contro le normative dell'Unione Europea, della nostra Carta Costituzionale e soprattutto contro una legge dello Stato emanata ben 9 anni fa che invece continua a non essere applicata in maniera anche discriminatoria nei confronti delle coppie che lo richiedono. L'alternativa che rimane è rivolgersi al Tribunale competente presso il luogo ove la coppia ha richiesto l'iscrizione del patto e il relativo rilascio del permesso di soggiorno ed in questo senso la giurisprudenza dei Tribunali d'Italia, da Nord a Sud, ha invece riconosciuto questo valido e pieno Diritto applicando in maniera uniforme ciò che le varie Direttive Europee e la Legge Cirinnà hanno da tempo adottato. Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello rimane, come sempre, a disposizione per coloro che avessero qualsiasi necessità del caso. La Legge n. 177/2024 di Dicembre scorso ha introdotto significative modifiche al reato previsto e punito dall'art. 187 del Codice della Strada dove si punisce colui che si pone alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Con la Direttiva dell'11 Aprile 2025 il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute dettano le regole per le modalità di esecuzione dell’accertamento e la verifica della sussistenza degli elementi costitutivi delle novellate violazioni del codice della strada. In base al modificato comma 2 dell'art. 187 che introduce il comma 2bis, per motivare il controllo gli organi di Polizia stradale possono espletare accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche a mezzo di apparecchi portatili, sulla base delle direttive fornite dal Ministero dell’Interno e della Salute. In virtù del nuovo comma 2bis del citato articolo, se gli accertamenti non invasivi danno esito positivo o se sussiste ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto evidente di sostanze stupefacenti o psicotrope la Polizia può effettuare accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale prelevati seguendo le indicazioni contenute nella direttiva appena emanata. Le regole del Ministero prevedono un test con il Tampone che deve essere di 1 livello sul fluido del cavo orale e, se con esito non-negativo, anche di 2 livello con analisi di conferma previa acquisizione del consenso della persona sottoposta ad accertamenti. Il liquido prelevato viene poi trasferito nei laboratori di analisi di tossicologia forense. Nei casi poi di incidenti o nelle occasioni in cui il conducente viene trasportato in Ospedale per esigenze di primo soccorso, vengono prescritte dalla Direttiva particolari regole per l'acquisizione dei liquidi ematici (e non delle urine) ed il consenso della persona sottoposta ad accertamenti, e questo per la corretta configurazione del reato che altrimenti non può essere addebitato al conducente perché illegittimo se contestato in violazione delle novellate regole procedurali. La Direttiva precisa che la presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale di metaboliti "inattivi" di sostanze stupefacenti non è sufficiente ai fini di procedere a contestare il reato, e solo la presenza nel campione di sangue o di fluido di principi attivi stupefacenti sancisce l'attualità dell'uso al momento del prelievo, elemento oggettivo che caratterizza il reato ex art. 187 Codice della Strada. Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello rimane a disposizione per ogni necessità di assistenza legale nel delicato settore delle regole del Codice della Strada. Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello ha stretto una collaborazione con uno Studio Legale dell'Albania per lavorare congiuntamente su casi di cittadini Albanesi richiedenti asilo.
L'Albania è stata inserita tra i "Paesi Sicuri" dal Governo Italiano per i richiedenti la protezione internazionale, e questo significa che un cittadino proveniente da un "Paese Sicuro" se vuole ricorrere contro la decisione di rigetto della Commissione d'Asilo che ha valutato la sua domanda di protezione ha solamente 7 giorni per presentare un Ricorso davanti al Tribunale Ordinario competente e, cosa molto importante, senza che l'impugnazione proposta valga a concedere per Legge la SOSPENSIVA dell'espulsione. Queste le ultime modifiche disposte in Italia sulla normativa delle domande di asilo. L'Avvocato Tummarello ha seguito, e sta seguendo tuttora, numerosi casi di cittadini Kosovari ed Albanesi richiedenti la protezione internazionale ed ha ottenuto provvedimenti di Sospensione da diversi Tribunali d'Italia (Trento, Ancona, Venezia, etc.) che stanno permettendo ai Clienti seguiti da questo Studio di poter continuare a soggiornare nel nostro territorio fino alla decisione del Giudice Ordinario. La Legge prevede dei requisiti per cercare di ottenere la sospensiva che, in buona sostanza, "salva la vita" della persona che intende chiedere la protezione internazionale e che in tal modo, con il "blocco" dell'espulsione ottenuto dall'Avvocato, può ad esempio lavorare, formarsi una famiglia e cercare di raggiungere quell'integrazione nel territorio che è uno dei fattori di inclusione sociale che viene valutato da molti Tribunali d'Italia per concedere un permesso di protezione speciale. Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello mantiene e coltiva la sua più che decennale esperienza nel settore dell'Immigrazione, e resta a disposizione per tutti coloro che avessero necessità di assistenza e patrocinio legale in questo delicato settore che occupa di frequente le cronache locali. Si segnala un caso di diritto penale patrocinato dall'Avvocato Eugenio Tummarello che è stato riportato sui quotidiani in questo mese di febbraio.
Un uomo di nazionalità Senegalese è imputato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, e di recente si è svolta un'udienza avanti al Tribunale di Ancona, in composizione Collegiale, per ascoltare alcuni testimoni e la parte offesa. Il processo è attualmente in corso, si è nella fase istruttoria e deve essere resa la ricostruzione dei fatti da parte dell'imputato. Il reato contestato all'uomo è di particolare clamore sociale in quanto coinvolge il rapporto coniugale di una coppia con figli che, se interrotto, a volte può arrivare a comportamenti incontrollabili. In Italia il diritto di difesa è garantito dalla nostra Costituzione e la linea difensiva che verrà fornita dallo Studio Legale Tummarello sarà sempre volta a garantire il rispetto della Legge nella cornice del giusto processo in contraddittorio tra le parti processuali davanti ad un Giudice terzo ed imparziale. Poi ognuno commenta come meglio ritiene gli articoli dei giornali che si riportano nei link di seguito per i visitatori: img_0891.jpg img_0892.jpg Immigrazione: Permesso di Soggiorno per Protezione Speciale riconosciuto dal Tribunale di Venezia22/1/2025 Lo Studio Legale dell'Avvocato Eugenio Tummarello comunica un ulteriore successo in materia di Immigrazione. Il Tribunale di Venezia ha accolto il Ricorso presentato dall'Avvocato Tummarello in favore di un cittadino del Bangladesh riconoscendo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si allega la Sentenza emessa nel corrente mese di Gennaio con le motivazioni adottate dai Giudici Istruttori della causa civile iscritta avanti al Tribunale Veneto, per diffusione ed utilità pubblica di lettura a conforto della giurisprudenza già formata sul punto in modo tale che possa anche costituire un aiuto per chi avesse necessità di ricevere informazioni e dettagli dallo Studio Legale Tummarello per ogni eventuale necessità. sentenza_tribunale_di_venezia_gennaio_2025.pdf Lo Studio Legale dell'Avvocato Eugenio Tummarello Augura a tutti i Clienti ed ai Visitatori del sito un Felice Anno Nuovo con l'obiettivo e la promessa di offrire la consueta professionalità che rimane sempre a disposizione di chiunque voglia mettersi in contatto con lo Studio per qualsiasi necessità: Buon 2025!
Nella giornata Internazionale dedicata alla violenza sulle Donne ed a tutti i fenomeni di sopruso fisico e psichico nei confronti di una Donna, la Corte di Assise di Milano presieduta dalla Giudice Antonella Bertoja ha emesso la sentenza di condanna verso Alessandro Impagnatiello, l'ex Barman che ha assassinato brutalmente la compagna Giulia Tramontano incinta al settimo mese di gravidanza colpendola con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago il 27 Maggio 2023. L'uomo è stato condannato alla pena dell'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno, il massimo edittale della pena reclusiva prevista nel nostro Codice Penale.
La sentenza non è ancora definitiva, rimangono i gradi di impugnazione avanti alla Corte d'Assise d'Appello e la Corte di Cassazione. Poche parole per rimanere in silenzio davanti ad una violenza così efferata che ha distrutto una Famiglia intera, con l'unica fiamma accesa di speranza che questa condanna sia di monito e di avvertimento per mai voluti episodi di ugual tenore che si crede non accadano ancora in futuro. |
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