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Studio Legale Avvocato Eugenio Tummarello - Ancona
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Immigrazione: il matrimonio forzato costituisce una violenza di genere

20/5/2022

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Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello segnala una importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale (ordinanza del 20 Aprile 2022, n. 12647).
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un episodio vissuto da una donna Albanese che si era opposta ad un matrimonio forzato con un uomo di 10 anni più grande di Lei, e con il quale non voleva in alcun modo vincolarsi in alcun legame matrimoniale combinato.
Ciò aveva scatenato le ire dei suoi familiari che la avevano sottoposta a delle continue violenze e vessazioni di ogni genere, fisiche e psicologiche, e la donna aveva trovato rifugio da ultimo in un convento di suore prima di fuggire in Italia proprio il giorno precedente al suo "ipotetico matrimonio forzato" con l'uomo che le era stato imposto di sposare.
Da qui ne era seguita una domanda di protezione internazionale presentata nel nostro Paese che la Commissione prima, ed il Tribunale territorialmente competente in seguito, avevano rigettato per la mancanza dei presupposti per concedere lo status di rifugiato, di protezione sussidiaria ed anche di protezione speciale/umanitaria.
L'intervento della Corte di Cassazione in ultimo grado di giudizio è stato di censurare il decreto di rigetto del Tribunale e di ritenere errato il ragionamento dei giudici di merito, stabilendo che il "matrimonio forzato" integra una violenza di genere così come riconosciuto dalla Convenzione di Istanbul e pertanto meritevole di una forma di protezione.
Ciò vale soprattutto in quei Paesi in cui vigono regole settoriali e di costume che hanno il valore di legge come consuetudine e costume sociale/locale, ed in tal senso in Albania le donne delle aree rurali del Nord sono sottoposte al Codice di Kanun che impone loro di attenersi a delle precise regole di comportamento.
​Lo Studio dell'Avvocato Tummarello resta a disposizione per ogni necessità e chiarimento del caso.
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Immigrazione, impugnazione avanti al Tribunale di Venezia

8/4/2022

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Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello ha ricevuto recentemente un cittadino del Pakistan che aveva presentato richiesta di protezione internazionale alla Questura di Venezia ed al quale era stato notificato un diniego sulla sua domanda di asilo.
Il richiedente è fratello di un altro cittadino del Pakistan con un permesso di lungo soggiorno e già da anni residente in Italia in quanto titolare di un Azienda specializzata nel settore della cantieristica Navale.
Il lavoro dell'Avvocato Tummarello è stato quello di raccogliere ogni elemento utile a fondare un ricorso per impugnare avanti al Tribunale competente, e cioè quello di Venezia nel suo caso, il rigetto emesso dalla Commissione territoriale di Padova che aveva proceduto nella prima fase della richiesta di protezione ad esaminare la storia personale del richiedente.
Quello che è oggi ritenuto importante non è solo ciò che sta alla base dell'istanza di protezione, variabile caso per caso ed a seconda del luogo di provenienza della persona extra-comunitaria, ma anche il tempo ed i legami consolidati nel territorio Italiano durante la procedura di richiesta di protezione internazionale.
Infatti accade spesso di attendere mesi (se non anni) prima che una persona veda riceversi in mano un definitivo provvedimento su quanto ha presentato di fronte alle Autorità competenti, e ciò scatena quel fenomeno dei cosiddetti "soggetti invisibili" che nell'attesa di conoscere il loro destino si trovano a permanere sul nostro territorio senza poter esercitare i diritti relativi alle prestazioni sociali, come il lavoro, la salute, il diritto ad ottenere un'abitazione e così via perché magari hanno ottenuto un permesso di asilo alla prima richiesta e poi, quando il permesso risulta esser scaduto, ne hanno chiesto il rinnovo ma la Questura non lo concede se non dopo il passare di molto tempo, un tempo mai conoscibile purtroppo.
Questa situazione di mancato rinnovo del permesso di soggiorno costituisce un limite per l'esercizio dei diritti inerenti le sopra indicate prestazioni sociali.
Risulta allora importante andare a scovare anche le relazioni familiari ed il positivo inserimento nella realtà sociale Italiana che il richiedente, nell'attesa della decisione sulla richiesta di asilo, può aver raggiunto durante il suo permanere in Italia.
In base ad un articolato esame della storia personale e grazie al lavoro svolto dallo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello, il Tribunale di Venezia ha fissato l'ordinanza che permette al cittadino del Pakistan di ripresentare le sue motivazioni davanti ad una diversa Autorità giudiziaria e dove lo stesso cittadino potrà anche presentare nuovi motivi per chiedere il riconoscimento di una forma di protezione alternativa come consigliato dallo Studio Legale in base alle intervenute recenti modifiche in tema di protezione internazionale.
Lo Studio dell'Avvocato resta a disposizione per ogni necessità di approfondimento delle tematiche esposte, e per ogni richiesta di consulenza nelle materie di sua competenza.
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Ucraina-guerra-permesso di protezione speciale

18/3/2022

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L'attuale situazione di conflitto armato che stiamo vivendo tra la Russia e l'Ucraina dal 24 Febbraio scorso ha comportato lo sfollamento dei cittadini Ucraini verso l'Europa in cerca di rifugio e protezione da parte delle strutture di accoglienza.
In tale contesto la Comunità Europea si è subito attivata, ed i singoli Paesi hanno adottato le misure di tutela che riguardano il soggiorno e l'ingresso di una grande moltitudine di persone che sono dovute fuggire a causa del conflitto bellico in corso.
L'Italia ha diramato tramite una nota del Ministero dell'interno una misura adeguata di "protezione speciale" per i cittadini Ucraini che stanno arrivando nel nostro Paese. E' stata predisposta una misura di asilo che consente a queste persone di dover presentare la dichiarazione di presenza nella Questura del luogo dove vengono a trovarsi nell'immediato attraversamento col confine italiano, e poi di richiedere un titolo di soggiorno per protezione speciale con la validità di 1 Anno a seguito della presentazione di determinati documenti.
Questo consente alle persone che provengono dall'Ucraina di poter accedere ai servizi ed alle prestazioni sociali usufruibili per chi ha un valido titolo di soggiorno, come ad esempio la profilassi sanitaria con l'ottenimento del vaccino da Covid e l'iscrizione al servizio sanitario locale di riferimento.
La Questura di Ancona ha diramato una nota esplicativa dei singoli passi da compiere, ed in tal senso lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello si offre per coloro che avessero necessità di informazioni e consigli sull'ottenimento del permesso di protezione speciale. L'Avvocato Tummarello ha anche offerto la sua disponibilità per inserirsi nel contact-point dell'Ordine Avvocati di Ancona al fine di supportare legalmente la comunità locale dell'Ucraina presente nella Provincia di Ancona e nelle Marche, ed in aggiunta a ciò ha in programma a breve termine una collaborazione con un'importante realtà associativa nazionale di accoglienza profughi e rifugiati per lavorare assieme nella rete di soccorso ed assistenza del territorio locale in favore delle persone in fuga dalla guerra.
Lo Studio Legale resta sempre a disposizione per ogni informativa del caso.
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Immigrazione, la convivenza va iscritta all'anagrafe

10/2/2022

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Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello segnala una importante decreto del Tribunale di Catania rilasciato il 3 gennaio 2022.
Nel comprendere questa decisione del Tribunale Siciliano dobbiamo capire che ci troviamo nell'ambito della unione tra due persone conviventi, quindi non legate da alcun vincolo matrimoniale ai sensi della Legge Italiana o straniera, 
Nel caso portato davanti al Tribunale vi erano due persone, di cui un'italiana ed un'altra extra-comunitaria, in regime di semplice convivenza le quali si erano visti negare l'iscrizione al registro dell'anagrafe nel Comune di Catania.
La decisione del Tribunale è stata quella di ordinare al Sindaco, quale ufficiale del Governo, di iscrivere la ricorrente nei registri della popolazione residente e di provvedere all’annotazione anagrafica della dichiarazione di convivenza.L’ordinanza richiama la direttiva 38/2004/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che ha trovato attuazione nel D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, e chiarisce che tale diritto, per essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, presuppone la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. 
Già nello stesso senso, con ordinanza del 30.08.2021, si era pronunciato il Tribunale di Venezia in punto di iscrizione anagrafica di cittadini non appartenenti all'Unione Europea nel giudicare due persone non legate da vincolo matrimoniale ma con una convivenza stabile e documentata tra una cittadina Italiana ed un cittadino Cubano.
Anche qui, all'esito di un esame istruttorio sulla reale convivenza dei due ricorrenti, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha ordinato al Comune di Venezia di procedere all'iscrizione nei registri della popolazione ivi residente.
Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità del caso. 
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Diritto Penale ai tempi del Covid

21/1/2022

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Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello ha ricevuto da pochi giorni una nomina di fiducia per conto di alcuni degli indagati nell'ambito dell'inchiesta dei "Falsi Vaccini-Covid" che ha scosso la cronaca locale di Ancona.
La pandemia da Covid ha inevitabilmente sconvolto le nostre vite ed i nostri modi di reagire di fronte a questo virus e sono molti, in numero anche crescente, coloro che hanno scelto di non sottoporsi alla somministrazione nel proprio corpo del vaccino contro tale virus.
L'inchiesta è nata e si è sviluppata per il tramite di un sanitario che ha notato un altro Collega il quale, secondo le tesi dell'accusa nel nome della Procura di Ancona tutte ancora da dimostrare, non avrebbe poi concretamente somministrato le dosi del vaccino ad alcuni soggetti.
Il tutto deve ancora svilupparsi e sono molti i punti oscuri da chiarire sull'intera vicenda, tenendo ben presente che ognuno è libero di fare ed effettuare su di sé ed il proprio corpo delle libere scelte senza che nessuno sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio così come sancito nella nostra Carta Costituzionale all'art. 32.
Quel che è certo è che, nel corso degli sviluppi della vicenda che interessa lo Studio Legale, l'Avvocato Tummarello compirà ogni sforzo ed ogni passo necessario per assicurare la piena tutela legale ai suoi Assistiti di fronte a delle accuse connotate da richieste di condanna molto elevate negli articoli di Legge contestati nell'informativa di reato che ha dato vita all'inchiesta poi finita su tutti i giornali locali.
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Permesso di soggiorno in favore del Familiare del minore

14/12/2021

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Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello si è recentemente occupato di un caso riguardante un soggetto extra-comunitario senza valido titolo di soggiorno nel territorio Italiano ma con la condizione giuridica di essere "padre" di un minore nato fuori dal matrimonio, e non in costanza di matrimonio.
Il Testo Unico D.L.vo n. 286/1998, il cosiddetto Testo sulle norme che regolano la disciplina dell'Immigrazione sul nostro territorio, all'art. 31 comma 3 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno in favore del Familiare del minore autorizzandone l'"ingresso", o la "permanenza" nel territorio Italiano come nel Nostro caso di Studio, nelle ipotesi in cui il Tribunale dei Minori ravvisi gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute.
Questo vuol dire che il Tribunale dei Minori può, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico sopra richiamato costituendo quindi una vera eccezione alle norme ordinarie sull'immigrazione, concedere il rilascio ad un genitore o ad altro familiare riconosciuto di un valido "titolo di soggiorno/permanenza" nel territorio Italiano qualora venga dimostrato e documentato il grave pregiudizio che il distacco o la lontananza del familiare possa determinare nei riguardi del minorenne nel suo sviluppo psicofisico fino al raggiungimento della maggiore età.
Il rilascio del titolo di soggiorno in questo caso sarà a tempo determinato, e sarà anche soggetto ad eventuale provvedimento di revoca quando vengono a cessare i motivi che ne hanno consentito il rilascio.
Con questo istituto si ravvisa quindi l'esigenza del Legislatore Italiano di tutelare l'interesse superiore del minore riconoscendo l'importanza e la necessità di mantenere un rapporto genitoriale sano ed equilibrato con il figlio nella sua età di crescita e sviluppo.
Lo Studio dell'Avvocato Tummarello resta a disposizione per ogni chiarimento del caso.
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Immigrazione: concessa la SOSPENSIVA sull'esecuzione di lasciare l'Italia

18/11/2021

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Lo Studio dell'Avvocato Tummarello ha recentemente ottenuto un brillante successo in materia di protezione internazionale per il rispetto del diritto di difesa così come sancito nella Carta Costituzionale.
Tra le varie collaborazioni professionali con gli Enti locali di assistenza per i richiedenti asilo nella provincia di Ancona, L'Avvocato Tummarello ha ricevuto il mandato di assistere un cittadino proveniente dal Senegal che ha ritirato un diniego dalla Commissione Territoriale di Ancona sulla sua domanda di protezione internazionale basato quasi unicamente dal fatto che Egli provenisse da un Paese considerato "sicuro" ai sensi della attuale normativa di settore.
Esiste infatti una Lista di Paesi considerati SICURI, e cioè Nazioni in cui non vi sarebbe alcun pericolo di persecuzione o fondato timore di poter subire un danno grave perché il loro sistema governativo, giudiziario ed organizzativo in generale può oggi assicurare quel rispetto dei diritti umani che si pongono alla base delle valutazioni delle richieste di protezione internazionale.
Nella Lista di questi Paesi vi compare anche lo Stato del Senegal, e perciò i cittadini provenienti da lì oggi non potranno ottenere un valutazione da parte delle varie Commissioni Territoriali d'Italia sulle loro domande di asilo poiché la risposta sarà quella di ricevere un diniego e da lì poi subire un procedura "accelerata" di impugnazione su tale provvedimento emesso dalla Commissione al fine di stringere i tempi del rimpatrio.
Colui che difatti riceve un diniego perché proviene da un Paese considerato "sicuro" ha solo 15 giorni, e non 30 giorni, per impugnarlo davanti al Tribunale e NON ha l'effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento fino alla decisione del Tribunale (di solito da 6 mesi ad 1 anno) che normalmente invece ha chi riceve un diniego diciamo "ordinario".
Questo vuol dire che in sede di impugnazione davanti al Tribunale in questi casi bisogna necessariamente chiedere, e motivare adeguatamente, al Giudice a cui si chiede di revisionare il provvedimento di voler sospendere l'esecutività della decisione, e ciò fino alla trattazione nel merito davanti all'Autorità Giudiziaria adita e cioè fino alla conclusione del processo instaurato davanti al Tribunale.
E' ciò che è successo nel caso portato all'attenzione dell'Avvocato Tummarello che sulla base degli documenti e del racconto di storia vissuta dal richiedente asilo, ha fondato la richiesta di sospensiva sul fatto che il cittadino Senegalese sarebbe potuto ricadere nella rete criminale di reclutamento di persone oggi presente in Libia nei viaggi di andata/ritorno dei cittadini Africani in cerca di Asilo. Il richiedente infatti aveva già subìto un periodo di detenzione nelle terribili carceri Libiche, e ciò costituisce quel gravissimo pericolo che ha poi giustificato l'ottenimento della sospensiva del provvedimento emesso  in prima istanza dalla Commissione Territoriale di Ancona.
Per una maggiore comprensione del lettore su quanto suindicato si riporta di seguito l'ordinanza di sospensione del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata di Immigrazione e Protezione Internazionale, del 15.11.2021:
ordinanza_sospensione_esecuzione_provvedimento.pdf
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"Afghanistan-immigrazione" le ultime per i ricongiungimenti dei familiari

19/10/2021

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Lo Studio dell'Avvocato Tummarello di recente è stato coinvolto nella gestione delle pratiche di immigrazione dei cittadini Afghani.
Molti di questi si sono rivolti allo Studio per la necessità di avere informazioni sulle procedure per far rientrare e ricongiungersi con i propri familiari da Kabul e dalle altre zone del Paese.
Considerato l'alto livello di instabilità che caratterizza adesso l'Afghanistan, e la chiusura di molte Ambasciate, lo Studio si è rivolto all'Ambasciata italiana a Kabul per chiedere il rilascio di un visto per ricongiungimento del familiare, in questo caso per la moglie  di un cittadino Afghano già presente in Italia con un permesso per protezione sussidiaria, un lavoro ed una abitazione regolare.
L'Avvocato Tummarello è riuscito ad ottenere le informazioni e le procedure necessarie per ottenere il rilascio del visto, con un nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ha chiarito come in questo momento l'Ambasciata Italiana non sia operativa a Kabul e che ogni domanda di visto debba essere trattata da una rappresentanza diplomatico consolare italiana.
il requisito richiesto è quello della dimostrazione del legame di parentela, con possibilità di autocertificazione, e le categorie di familiari che vi rientrano sono: 1) marito/moglie 2) figli (anche con "kafala") 3) genitori/suoceri a carico (oppure anche non a carico, se oltre i 65 anni).
Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità del Cliente.
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Immigrazione-Vaccinazione contro il Covid per soggetti irregolari sul territorio

24/9/2021

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Il Decreto green pass bis è Legge, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione della Camera anche il Sensato della Repubblica ha dato il via libera al nuovo decreto che prevede per i lavoratori l'obbligo di esibire il green pass nei luoghi di lavoro pubblici e provati a far data dal 15 Ottobre prossimo.
Tra le novità inserite nel Decreto è stato chiarito un aspetto riguardante l'immigrazione (irregolare) in Italia ed il vaccino da Covid-19.
Si prevede infatti che anche i soggetti extra-comunitari che si trovano nel territorio Italiano in condizione di irregolarità e siano muniti del tesserino STP (straniero temporaneamente presente), che dà diritto a ricevere le cure ambulatoriali urgenti anche al cittadino straniero non in  regola con le norme sul soggiorno in Italia, il diritto anche ad avere una sorta di certificazione provvisoria che attesti di aver ricevuto il vaccino contro il Covid.
Fino ad oggi la procedura e la legge italiana nulla aveva previsto per la vaccinazione agli stranieri irregolari nonostante una grande presenza di numeri in tal senso in Italia.  Ora è prevista invece l'assegnazione "ove possibile di una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l’identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici".
Tramite questa certificazione si estende il diritto anche alle persone (momentaneamente) non in regola con il soggiorno, con tesserino STP, di poter accedere ai servizi sociali ed alle cure emergenziali del caso che una persona può trovarsi a dover richiedere in tempi come questi.
Lo Studio dell'avvocato Tummarello è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Immigrazione: importante sentenza della Corte Costituzionale

27/7/2021

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In tema di Diritto dell'Immigrazione seguito da diversi anni dallo Studio Tummarello, Avvocato con consolidata esperienza nel settore sul circondario di Ancona e delle Marche, si segnala un'importante sentenza della Corte Costituzionale, la N. 157/2021, che stabilisce valore legale all'autocertificazione del cittadino extra-comunitario sui propri redditi prodotti all'estero se deve presentare istanza di gratuito patrocinio.
La Corte ha riconosciuto il contrasto con il diritto di difesa quando il cittadino extra-Ue non riesce a produrre la certificazione consolare sui redditi determinati all'estero, per cause a Lui non imputabili.
Si afferma allora la legittimità della dichiarazione sostitutiva dei redditi esteri qualora l'Ambasciata o il Consolato interessato non rispondano sulla richiesta di voler fornire una certificazione in tal senso, attribuendo efficacia all'autocertificazione che potrà essere presentata in ogni grado e stato di un procedimento.
Tale misura concede la possibilità per lo straniero di poter adire ogni Autorità Giudiziaria, Penale, Civile o Amministrativa, anche Tributaria, per vedersi riconosciuto un diritto a Lui spettante con il rispetto di quanto statuito dalla sentenza indicata.
Lo Studio Tummarello resta a disposizione per ogni approfondimento del caso.
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