In tema di manovre volte a "semplificare e smaltire" il pesante arretrato giudiziario che blocca i nostri Tribunali a discapito dei diritti del cittadino, segnalo che in data 12 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto legge con diverse modifiche del codice di procedura civile ed alcune innovazioni di natura processuale oltre che sostanziale. Peraltro la maggior parte delle stesse, e comunque le piu' rilevanti, entreranno in vigore dopo la conversione del decreto in Legge (alcune 30 gg dopo, ed altre 90 gg dopo). Quello che interessa, a parere di chi scrive, e' il ruolo che viene finalmente attribuito alla figura dell'Avvocato nella c.d. "negoziazione Assistita", e cioe' quella fase preliminare al contanzioso vero e proprio che, come la Mediazione, prevede che l'Avvocato si possa far parte diligente tra le parti in causa ed avere il potere di firmare un accordo, od un provvedimento, cui la Legge attribuisce piena efficacia giuridica. Tutto cio' senza mai dover ricorrere al Tribunale con enormi risparmi di denaro e di tempi per il cittadino. L'accordo ratificato dall'Avvocato avra' infatti lo stesso valore di quello sancito dal Giudice. Questo sara' valido solo in determinati casi, come quelli in cui non vi sono degli interessi contrastanti, o una litigiosita' evidente per opposte posizioni, ma quelli in cui le parti di comune accordo si incontrano e decidono davanti ad un Legale di ratificare per iscritto, ad esempio, la cessazione degli effetti Civili del loro matrimonio (c.d. "divorzio") oppure una separazione consensuale, quindi di pacifico e comune accordo, in cui non vi siano gli interessi dei minori da tutelare.
Di sicuro tale modifica da una parte agevolera' i diritti del cittadino consentendogli di risparmiare senza dover attendere i tempi "biblici" dei Giudici e delle udienze in Tribunale. Dall'altra, aumentera' la responsabilita' dell'Avvocato che sembra in tal modo acquisire un ruolo di "pubblico ufficiale" nel consentirgli il potere di dare efficacia giuridica al verbale di separazione consensuale. Personalmente trovo che la novita' introdotta possa aiutare lo snellimento delle procedure che fin qui hanno rallentato l'intero sistema giustizia.
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Diritto del Lavoro. l'importanza del "Certificato medico" in caso di malattia del dipendente5/9/2014 In tema di Diritto del Lavoro assume una particolare importanza il cosiddetto "certificato medico di malattia" che ha la funzione di tutelare il diritto del dipendente malato a non rendere la prestazione di lavoro come pattuita nel contratto di lavoro per tutta la durata dell'evento morboso e di ricevere, secondo le misure di legge e del contratto di assunzione, il relativo trattamento economico. Il "certificato" ha secondo la legge lo scopo di giustificare l'assenza nei confronti del datore di lavoro (si ricorda su tale aspetto una pronuncia interessante della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, del 22.08.2007, n. 17898) e, tramite l'indicazione dell'indirizzo del lavoratore, anche quella di permettere le visite mediche di controllo al domicilio del lavoratore malato da parte dei Sanitari dell'Asl e Inps. Da ciò si deve ricordare che le assenze non giustificate non saranno coperte dall'indennità economica e che potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento per superamento del cosiddetto "periodo di comporto" che è quel tempo di sospensione del rapporto di lavoro (e di conservazione del posto) che la legge consente per malattia, infortunio , gravidanza e puerperio ex art. 2110 c.c. Si ricorda che questo tipo di licenziamento di recente è stato indicato come "giustificato motivo oggettivo" di licenziamento dalla Riforma Fornero Legge n. 92/2012.
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