In tema di infrazioni al Codice della Strada e di multe che vengono comminate dagli Organi della Pubblica Amministrazione, mi preme segnalare una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI (Ordinanza n. 18574 del 03.09.2014) che si è pronunciata sul termine di scadenza per l'Organo Accertatore della notifica del verbale contenente la sanzione per l'infrazione alle norme di cui al Codice della Strada.
Si ricorda che il termine per ricevere la notifica del verbale di contestazione ora è di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione, mentre in passato era di 150 giorni. Quello che tuttavia viene chiarito dalla Cassazione è che i 90 giorni NON decorrono dal momento dell'infrazione, ma dal giorno in cui l'Organo ha compiuto tutti gli accertamenti necessari per la definizione esauriente dell'istruttoria prevista per la norma del Codice della Strada contestata. Accertamenti che devono comunque compiersi entro un tempo ragionevole, congruo e rapportato alla complessità dell'infrazione elevata al singolo caso ed alla complessità delle indagini che si richiedono. Il caso analizzato dalla Corte Suprema era sorto perché un automobilista aveva impugnato un ingiunzione di pagamento al Codice della Strada sostenendo che erano decorsi i 150 giorni (ora sono 90!) dal momento del fatto; nel suo caso la contestazione riguardava il mancato rispetto dell'obbligo imposto dai Carabinieri di presentarsi negli Uffici per esibire il tagliando di Assicurazione della sua auto in quanto era stato fermato e non lo aveva esposto. Da lì la sanzione al Codice della Strada con invito a presentarsi per gli accertamenti appunto sul tagliando assicurativo. La Cassazione ha statuito che il termine per la notifica del verbale NON decorre dal momento del fatto, ma dalla valutazione esauriente dei dati istruttori acquisiti dalla pubblica amministrazione per un'esigenza anche di una corretta formulazione dell'eventuale sanzione da comminare. Tale valutazione, si ripete, non deve essere arbitrariamente in mano alla P.A. nei tempi e nei modi ma deve rispettare il diritto del conducente a vedersi concluso l'iter che lo interessa entro tempi ragionevoli. Questo bilanciamento di contrapposte esigenze è affidato alla vaglio discrezionale del Giudice interessato al singolo caso. Sulla base di questi principi nel caso sopra richiamato la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Ministero della Difesa avverso un a sentenza emessa dal Tribunale di Locri che aveva, in precedenza ,annullato la sanzione del conducente.
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Nel periodo di forte crisi economica che stiamo vivendo può capitare di sentir parlare delle vendite mobiliari ed immobiliari che si svolgono in Tribunale sulla base di procedimenti esecutivi che terminano appunto con la vendita giudiziaria dei beni del debitore. In linea di massima tutti, ed eccezione del debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie, senza l'assistenza di un legale, ed ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Le vendite possono essere con incanto (da un prezzo base, a chi offre di più) o senza incanto (con offerta in busta chiusa, da un prezzo base) così come indicato nell'ordinanza di vendita del Tribunale. Oltre al prezzo dell'aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di Legge (quella ad esempio prevista per la 1 casa) ed in alcuni Tribunali le spese di voltura e trascrizione dell'immobile (sui 200 Euro circa). La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione e la proprietà è trasferita dal Giudice con il decreto di trasferimento emesso entro 30 giorni dal saldo del prezzo, decreto che costituisce titolo esecutivo per la liberazione dell'immobile anche nei confronti dei terzi che lo occupino in base ad altro titolo non opponibile alla procedura. Si può anche preventivamente visitare l'immobile oggetto della vendita, così per farsene un'idea, contattando il Custode Giudiziario nominato dal Giudice che ha pronunciato l'ordinanza di vendita. Il Custode fornirà tutte le informazioni utili per ragionare sull'opportunità o meno di partecipare alla vendita, chiarirà se l'immobile è occupato, gravato da vincoli o assoggettato a particolari limiti che ne possano pregiudicare l'utilizzo una volta che si è divenuti aggiudicatari dell'immobile dopo la vendita.
Per ulteriori informazioni sulle modalità della procedura, consiglio di visitare i siti dei vari Tribunali d'italia in cui sono fornite informazioni e anche link su portali informatici dedicati solo alle vendite giudiziarie. |
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