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Il procedimento di "sfratto" per riottenere il proprio appartamento...una vera giungla di passaggi burocratici!

25/7/2014

1 Commento

 
Il procedimento per riottenere la liberazione del proprio immobile concesso in locazione risulta impresa ardua e non certo breve. Questo dipende dalla farraginosità delle Legge italiana che regola il procedimento di sfratto. Si prevede appunto di dover sottostare a tutta una serie di atti giudiziari, che devono necessariamente precedere la dichiarazione del Giudice adito dal proprietario per far sì che la fase processuale sia regolarmente osservata. Ma ciò è solo metà dell'opera. Si deve sapere infatti che un proprietario di un immobile che concede in locazione la propria unità abitativa, in cui paga tasse ed oneri per Legge, a volte si fida e non sa effettivamente chi è, e come si comporterà, l'inquilino/conduttore nelle more del rapporto locatizio. Per cui di frequente accade negli sfratti che i conduttori morosi, coscientemente, NON ritirano le raccomandate ed in generale gli atti giudiziari che il "povero" proprietario, tramite un Avvocato, cercherà di notificargli per far rispettare ciò che la procedura di sfratto prevede. Ed allora in sintesi si deve inviare una prima raccomandata(non ritirata, e dunque giacente per quasi un mese ai fini della compiuta giacenza che vale per legge come notifica) e poi l'atto di sfratto con citazione a data di udienza per la convalida(atto non ritirato e quindi con i tempi slittati idem di cui sopra). Poi ci sarà l'iscrizione a ruolo dello sfratto(soldi e contributi unificati quali spese vive sostenute dal proprietario) e così fino all'agognata udienza di convalida di sfratto che, è bene ricordare, si potrà trasformare in un "incubo" peggiore se per caso l'inquilino compare e chiede il termine di grazia(ulteriore periodo di 90 giorni previsto dalla Legge per dilungare il lascito dell'abitazione) oppure si oppone allo sfratto con un proprio Avvocato trasformando così il giudizio in uno a cognizione "piena" e non breve come all'inizio era stato incardinato. Questo il caso di comparizione dell'inquilino. Se invece il proprietario ha la fortuna di essere da "solo" in udienza col proprio Avvocato e farsi CONVALIDARE lo sfratto dal Giudice, deve sicuro accendere un "cero" da qualche parte ma è solo a metà dell'opera. E' qui che si chiude infatti la fase processuale e si apre quella invece esecutiva: un mese per Legge dalla udienza di convalida per eseguire lo sfratto(che l'inquilino non esegue MAI tanto meno se non è comparso all'udienza). Decorso il mese si notifica l'atto di precetto per il rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla notifica(ma vale quanto detto sopra e cioè l'inquilino moroso continuerà a NON ritirare le notifiche, quindi altro mese gratis per Lui) poi si deve notificare il "preavviso di sfratto" con l'Ufficiale Giudiziario(altra notifica NON ritirata) e poi l'ultimo step sarà l'accesso in una certa data nell'immobile con tutti gli atti in precedenza notificati, e cioè un giorno da concordare con l'Ufficiale Giudiziario che potrà avvalersi anche(e soprattutto) della Forza Pubblica e di un bravo Ferramenta che procederà a smontare la serratura ed a cambiarla. Ultima beffa da sapere della Legge, è che il proprietario può essere nominato "custode" dei beni mobili dell'inquilino moroso che magari lascia o vi ha lasciato lì dentro senza curarsene minimamente.
Bisognerà allora chiedere al Giudice con apposita istanza la liberazione/vendita dei beni rinvenuti di cui si è stati nominati responsabili per Legge dagli oneri appunto di custodia addebitabili al proprietario.
Tutto ciò ha dei tempi stimati di 6/8 mesi che l'inquilino, già magari moroso da mesi, continuerà a sfruttare gratis.
A voi decidere se tutto ciò ha un senso.


1 Commento
PIPPO
16/11/2018 04:43:31 pm

ITALIA DI MERDA

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