Conoscere i diritti e i doveri per vivere in pace nel condominio appare una questione importante per chi si trova a condividere la propria abitazione con altri proprietari di immobili con parti in comune quali ad esempio scale, ascensori, lastrici, solai, giardini, siepi, viali ed in generale tutte quelle situazioni in cui convivono interessi di piu' soggetti contemporaneamente. Rilevo sul punto l'importanza della Legge 220/2012 che ha introdotto specifiche norme da osservare in tema di regolamenti delle parti comuni del condomino, dei diritti e dei doveri dei partecipanti e, soprattutto, della nomina, revoca e ruolo dell'amministratore di condominio nell'ambito delle proprie funzioni. Ex art. 10 L. 220/2012 e 1130 c.c., si ricordano l'obbligo di far transitare le somme ricevute dai condomini o da terzi, nonche' quelle erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio, la durata dell'incarico di 1 anno, l'onere di aver svolto un corso di formazione in materia di amministrazione condominiale, oltre a tutti gli obblighi inerenti la funzione dell'amministratore tra cui eseguire le deliberazioni dell'assemblea, predisporre e curare la documentazione delle varie assemblee, dei verbali e degli adempimenti fiscali e catastali dell'immobile. Particolare importanza ricade sull'onere di disciplinare l'uso delle cose comuni e sulla fruizione dei servizi in tal senso, oltre a compiere e far osservare tutti quegli atti conservativi sulle parti comuni dell'edificio di riferimento. Sul "compenso" dell'amministratore non esiste un tariffario specifico, dopo l'intervento dell'Antitrust che ha liberalizzato il sistema dei compensi, che devono spefificamente essere deliberati ed approvati dall'assemblea dei condomini.
Resto a disposizione su ogni eventale chiarimento in materia, consigliando a tutti in questo delicato settore di usare sempre "buon senso" e dialogo in ogni caso!
3 Commenti
Berardi Arnaldo
18/1/2015 11:24:56 am
Posso attribuire ad altri le mie responsabilità civili e penali? Certamente NO! Per principio etico e giuridico ognuno risponde delle proprie azioni: E,perchè a causa di un iniquo orientamento giurisprudenziale, in mancanza di una norma ad hoc nel ns.codice civile, e per qualche infelice ed iniqua sentenza di alcuni giudici di Cassazione (travolti da un orientamento politico non rispettoso del diritto di proprietà...) il proprietario condomino deve pagare al condominio debiti e nefandezze dell'inquilino? Nel rispetto della giustizia, sussiste il senso della legalità! Sappiamo che chi sbaglia paga e non che chi sbaglia faccia ad altri pagare i propri errori.
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Berardi Arnaldo
18/1/2015 11:56:25 am
Posso attribuire ad altri le mie responsabilità civili e penali?Certamente NO! Credo non esiste nel ns. C.Civile una norma che addebiti a Caio le responsabilità di Tizio Dunque, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Chi sbaglia paga e non altri pagano per chi sbaglia. Purtroppo tale principio etico che ha fondamento nella equità(?) della ns. legislazione, viene annullato in una specifica circostanza: Il locatore condomino deve pagare al condominio debiti prodotti dal conduttore (salvo poi....) Questa vistosa iniquità pare anche suffragata da qualche sentenza di Cassazione arbitrata da giudici di orientamento politico..avverso al concetto di proprietà.
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