La vicenda posta all’attenzione del Tribunale marchigiano in sostanza concerne la questione della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per violazione al Codice della Strada elevato da un agente di Polizia Municipale in abiti civili e fuori servizio.
La Suprema Corte, ripresa dal Tribunale, ha evidenziato che giacchè l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo.
Ne deriva appunto il principio che l’accertamento di una violazione al Codice della Strada compiuto da un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del servizio è da ritenersi indubitamente illegittimo. (nota da sito da Altalex)