Evidenzio come alla luce della sentenza della Consulta del Febbraio scorso, che di fatto ha cancellato la Fini-Giovanardi ripristinando la legge Vassalli-Iervolino in vigore anni prima, la nuova Legge sugli Stupefacenti (L. n. 79 del 2014) abbia re-introdotto la distinzione tra "droghe leggere" e droghe c.d "pesanti" che in termini pratici di condanna prevede ora una forbice edittale di pena che va nel primo caso tra i 2 e i 6 anni, e nel secondo e piu' grave tra gli 8 e i 20 anni per il reato di Traffico Illecito di Stupefacenti. La legge ora e' in vigore a tutti gli effetti, essendo stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2014, n. 115. Oltre a rimodellare le tabelle, la Legge reintroduce istituti e norme (come i lavori di pubblica utilita' o l'uso personale) travolti dalla incostituzionalita' della Legge Fini-Giovanardi.Interessanti novita' rigaurdano i seguenti aspetti: 1. Sanzioni piu' basse per lo spaccio di lieve entita' e possibilita' per il "piccolo spacciatore" di chiedere i lavori di pubblica utilita' per espiare la pena 2. Nuove Tabelle sulle varie tipologie di Stupefacenti 3. Spinelli. Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Ma tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti 4. Lavori pubblica utilita' come sanzione alternativa, che deve essere chiesta dall'imputato e ha una durata equivalente alla condanna detentiva, seguendo comunque particolari condizioni.
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Giugno 2024
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