In tema di infrazioni al Codice della Strada e di multe che vengono comminate dagli Organi della Pubblica Amministrazione, mi preme segnalare una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI (Ordinanza n. 18574 del 03.09.2014) che si è pronunciata sul termine di scadenza per l'Organo Accertatore della notifica del verbale contenente la sanzione per l'infrazione alle norme di cui al Codice della Strada.
Si ricorda che il termine per ricevere la notifica del verbale di contestazione ora è di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione, mentre in passato era di 150 giorni. Quello che tuttavia viene chiarito dalla Cassazione è che i 90 giorni NON decorrono dal momento dell'infrazione, ma dal giorno in cui l'Organo ha compiuto tutti gli accertamenti necessari per la definizione esauriente dell'istruttoria prevista per la norma del Codice della Strada contestata. Accertamenti che devono comunque compiersi entro un tempo ragionevole, congruo e rapportato alla complessità dell'infrazione elevata al singolo caso ed alla complessità delle indagini che si richiedono. Il caso analizzato dalla Corte Suprema era sorto perché un automobilista aveva impugnato un ingiunzione di pagamento al Codice della Strada sostenendo che erano decorsi i 150 giorni (ora sono 90!) dal momento del fatto; nel suo caso la contestazione riguardava il mancato rispetto dell'obbligo imposto dai Carabinieri di presentarsi negli Uffici per esibire il tagliando di Assicurazione della sua auto in quanto era stato fermato e non lo aveva esposto. Da lì la sanzione al Codice della Strada con invito a presentarsi per gli accertamenti appunto sul tagliando assicurativo. La Cassazione ha statuito che il termine per la notifica del verbale NON decorre dal momento del fatto, ma dalla valutazione esauriente dei dati istruttori acquisiti dalla pubblica amministrazione per un'esigenza anche di una corretta formulazione dell'eventuale sanzione da comminare. Tale valutazione, si ripete, non deve essere arbitrariamente in mano alla P.A. nei tempi e nei modi ma deve rispettare il diritto del conducente a vedersi concluso l'iter che lo interessa entro tempi ragionevoli. Questo bilanciamento di contrapposte esigenze è affidato alla vaglio discrezionale del Giudice interessato al singolo caso. Sulla base di questi principi nel caso sopra richiamato la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Ministero della Difesa avverso un a sentenza emessa dal Tribunale di Locri che aveva, in precedenza ,annullato la sanzione del conducente.
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Novembre 2024
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