Mi è capitato di recente di difendere in un giudizio Penale dei Clienti nella delicata fase dell’istruttoria Dibattimentale.
Quella fase in cui nel primo grado di giudizio Penale davanti al Tribunale le parti, accusa e difesa, presentano i propri Testimoni e li sottopongono all'esame incrociato delle domande poste dal Pubblico Ministero e dall'Avvocato difensore. E’ una fase determinante, poiché è qui che nel processo l’accusa cerca di fondare le proprie tesi accusatorie verso i fatti commessi dall'imputato, presentando testimoni a sostegno del reato così come riportato nel capo di imputazione. Viceversa quando tocca alla difesa presentare dei testimoni a proprio vantaggio, essi devono essere quelli che con le loro dichiarazioni possono smontare l’accusa e far emergere tutta un’altra realtà dei fatti, favorevoli all'imputato. Ci sono delle regole processuali da seguire per fare l’esame ed il contro-esame dei testimoni. Ed è una sorta di “battaglia” tra il Pubblico Ministero e l’Avvocato difensore, con domande ed opposizioni che si susseguono con un solo arbitro, il Giudice. Egli deve consentire le domande ammesse dal codice di rito, ed eliminare (a volte dichiarando la non ammissione, che di fatto equivale alla non trascrizione nel verbale di udienza) quelle non autorizzate. Ed è ciò che è accaduto nel corso del mio contro-esame nel processo che ho seguito di recente, dove a seguito delle dichiarazioni del teste portato dal pubblico ministero, ho dovuto con maestria cercare di far “crollare” uno dei testi più importanti presentati dall'accusa a sostegno di quanto accertato. E’ stato un momento stimolante che ho portato a casa con un evidente successo in quanto i miei Clienti, seduti vicino a me ed imputati nel processo, si sono congratulati con me per quanto detto ed a volte "urlato" verso il testimone. Sono stato “ripreso” anche dal Giudice in alcune occasioni, ma questo fa parte del mio mestiere! In generale per quanto riguarda le domande ritenute non ammissibili, il codice di rito prevede che in qualunque fase dell’esame “sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte” (cd. domande nocive). Risultano, dunque, inibiti quegli espedienti volti a limitare la libertà morale dell’esaminando: non trovano spazio, pertanto, le paventate minacce, gli allettamenti, le parole o i gesti violenti e gli atteggiamenti di provocazione o derisione. Al pari delle nocive sono vietate le domande “inopportune”, menzionate espressamente dal codice previgente come domande inammissibili, che sono motivate da mere curiosità o divaganti, e le domande “trabocchetto”, ovvero quelle che muovono dalla premessa di un fatto (consapevolmente) falso. Sono anche vietate, seppur nel solo esame diretto, le domande suggestive, ossia quelle che implicitamente suggeriscono la risposta. Ed è in questo senso che ho dovuto svolgere il mio lavoro di Avvocato difensore e cioè porre delle domande volutamente suggestive che tendessero a portare il teste ad affermare, o comunque a non poter negare, la tesi difensiva da me costruita. Lo Studio dell’Avvocato Tummarello resta a disposizione per consulenze in ambito Penale per ogni esigenza del Cliente, ricordando che lo stesso Avvocato è abilitato anche al patrocinio nelle giurisdizioni superiori quale la Corte Suprema di Cassazione in Roma.
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Novembre 2024
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