Rendo un parere in materia di Diritto dell'Immigrazione che possa essere di aiuto e chiarimento per coloro che si trovano a vivere tale situazione.
Se vi è una unione civile per matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina extracomunitaria, o viceversa, il Decreto Legislativo n. 30/2007 recepisce la Direttiva UE del 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri. Accade a volte che le unioni tra persone magari di diverse nazionalità, origini e culture, abbiano una fine e si arrivi ad una volontà di porre fine al matrimonio, e questo cosa comporta in termini di diritto di soggiorno per il coniuge extracomunitario che possiede il permesso per motivi familiari ma che vede il rischio, con la separazione, di farselo revocare dalla Questura di sua competenza? Ebbene è importante sapere che all'art. 12 di tale decreto si stabiliscono le condizioni ed i requisiti richiesti dalla Legge Italiana per il MANTENIMENTO del Diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio o annullamento del matrimonio. In particolare al comma 2, lettera A) dell'art. 12 si prescrive che se il matrimonio è durato almeno 3 anni, di cui 1 almeno nel territorio nazionale (dimostrabile con una eventuale residenza o dimora comune durante i 3 anni del matrimonio), prima che abbia inizio il procedimento di divorzio o annullamento NON si perde il diritto di soggiorno e quindi il cittadino extracomunitario non sarà costretto a tornare nel proprio Paese di origine ma avrà diritto, comunque, a restare nel territorio italiano e richiedere quindi la conversione del titolo di soggiorno per motivi familiari in altro titolo per Legge concedibile. Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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Novembre 2024
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