La finalita' e' di dare maggior respiro alle nuove assunzioni dei datori di lavoro che con il contratto a tutele crescenti sapranno sin da subito quanto ci rimetteranno in forma di denaro se poi dovranno licenziare magari per intervenuta crisi economica d'azienda. E di pari passo, chi sara' licenziato sara' piu' facile da assumere.
Queste in sintesi le novita':
- rimane la tutela dell'Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (reintegro + indennizzo) solamente nei casi di licenziamento per motivi discriminatori e per quelli disciplinari pe ril quale venga provato direttamente l'insussistenza del fatto contestato.
- in tutti gli altri casi di licenziamento (giusta causa o giustificato motivo oggettivo) ove il Giudice accerta che il provvedimento e' illegittimo, al lavoratore spetta solo un indennizzo proporzionale all'anzianita' di servizio (due mesi ogni anno di lavoro) con una forbice di risarcimento che va da un minimo di 4 mensilita' ad un max di 24 (da qui infatti il significato del termine contratto a tutele crescenti).
- vengono aboliti i co.co.pro e co.co.co, i contratti di associazione in partecipazione ed il job sharing (lavoro ripartito). Accanto al nuovo contratto a tutele crescenti, resteranno i contratti a termine nella formulazione attuale (e cioe' 36 mesi durata massima e proroghe massime intervallate fino a 5 volte). Restano anche i contratti di apprendistato, il lavoro a chiamata e quello in somministrazione. Confermati anche i vaucher ed il part-time.
- disoccupazione. Per chi sara' licenziato involontariamente arrivera' la NASPI, ossia la nuova indennita' di disoccupazione che potra' arrivare fino a 1.300,00 Euro al mese per un max di 24 mesi. Per usufruirne servono 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedeneti lo stato di disoccupazione. Per coloro che che durante il periodo della Naspi versino poi in stato di bisogno e continuano a non trovare lavoro, scatta l'ASDI. Viene introdotto anche un sussidio (DIS-COLL) per i collaboratori e i c.d. precari con determinati requisiti. I sussidi di disoccupazione involontaria pertanto diventano tre: Naspi, Dis-Coll, e Asdi).