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Il permesso di soggiorno per motivi di Protezione Sociale

14/3/2016

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Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale stabilito dall'art. 18 del T.U: in materia di Immigrazione (D. Lvo n. 286/1998) è quel particolare titolo di soggiorno nel territorio Italiano che viene rilasciato dalla Questura in aiuto alle persone che si trovino vittima di accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento su segnalazione di enti locali e strutture sociali assistenziali ovvero da indagini di polizia da cui emergano seri pericoli per la vita della persona.
Viene rilasciato questo speciale permesso di soggiorno per aiutare la persona ad uscire da situazioni caratterizzate da una rete di organizzazioni criminali dedite alla sottomissione corporale della vittima con violenza e riduzione talvolta in schiavitù in cui la donna extracomunitaria può cadere o finirne suo malgrado coinvolta.
Il rilascio del titolo consente di far iniziare alla persona un progetto unico di emersione, assistenza e integrazione sociale con idonee garanzia di alloggio, vitto e cura sanitaria della vittima finalizzate all’inserimento nella società civile ed alla definitiva fuoriuscita dai canali criminali.
La durata del titolo è di mesi 6 ed è rinnovabile fino al maggior tempo necessario alle esigenze di giustizia.
E’ comunque convertibile alla sua scadenza in altro titolo valido per il soggiorno, ad esempio per lo studio o il lavoro.
I diritti del titolare del permesso di soggiorno per protezione sociale sono l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio, lo svolgimento del lavoro e l’inserimento nelle liste di collocamento.
Queste direttive si applicano anche ai cittadini dell'Unione Europea che siano ugualmente vittima di gravi ed attuali situazioni di pericolo nelle medesime suindicate situazioni.
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