La disciplina della salute per gli stranieri non cittadini dell'Unione Europea è racchiusa in 3 articoli del Titolo V del Testo Unico sull'Immigrazione (il D. Lgs. 286/98 e successive modifiche), ed in particolare nei seguenti articoli si stabilisce che:
- art. 34 T.U. 286/98, contiene l'elenco delle categorie di soggetti extra UE che hanno l'OBBLIGO di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per poter usufruire delle prestazioni e dell'assistenza sanitaria prevista dalla Repubblica Italiana alla stessa condizione con cui viene erogata ai cittadini Italiani. Queste categorie sono: a) soggiornanti di lungo periodo b) soggiornanti per lavoro autonomo, subordinato ed in attesa occupazione c) soggiornanti per motivi di famiglia d) per asilo politico o motivi umanitari e) motivi di attesa di adozione o affidamento f) motivi di acquisto della cittadinanza. I cittadini stranieri che non hanno l'obbligo di iscrizione devono comunque stipulare una apposta polizza assicurativa valida nel territorio o possono iscriversi VOLONTARIAMENTE. Ad esempio in queste categorie rientrano i soggiornanti per motivi di studio o i i religiosi o il personale delle Ambasciate.
- art. 35 T.U. 286/98, descrive l'assistenza sanitaria e le prestazioni sanitarie di base e di prima necessità che l'Italia comunque garantisce anche agli stranieri non in regola con la disciplina degli ingressi e dei soggiorni nel territorio, ossia gli "irregolari". Queste prestazioni riguardano un serie di servizi necessari ed urgenti per la salute dell'individuo che il nostro Paese assicura e garantisce a prescindere dalla condizione di irregolarità, e sono: a) cura della gravidanza e della maternità b) cura dei minori c) vaccini d) interventi di profilassi internazionale e) la profilassi, la cura e la diagnosi di malattie infettive.
- art. 36 T.U. 286/98, riguarda il permesso di soggiorno per "cure mediche" ossia quel particolare titolo di soggiorno che lo straniero richiede per curarsi in Italia. La norma prescrive tutta un serie di obblighi procedurali cui il cittadino non UE deve attenersi come il pagamento anche di un deposito cauzionale per il periodo di cura indicato, la preventiva descrizione della struttura che si occuperà della sua salute ed ogni garanzia economica per un suo rimpatrio una volta esaurite le cure. Sul richiedente in questo caso ricadono tutti i costi e le spese necessarie e si prescrive anche la possibilità di un accompagnatore che assista il richiedente. La validità temporale di questo titolo di soggiorno equivale alla durata prevista delle prestazioni sanitarie ed è rinnovabile finché durano le cure.