SI deve precisare che il bene giuridico tutelato dalla Legge in questo caso è quello legato alla "salute individuale e collettiva", ed applicando il principio di offensività in concreto i Giudici di Piazza Cavour hanno sancito che non è punibile chi coltiva Cannabis in casa per uso personale qualora, l'esiguità del numero di piantine il prodotto e i mezzi usati, consentano di escludere lo spaccio.
Il fatto posto all'attenzione dei Giudici vedeva un soggetto condannato alla pena di Anni 1 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per aver tenuto e coltivato 2 piantine di Cannabis da cui erano stati tratti 11 grammi di sostanza.
Posto che secondo gli ermellini il reato di coltivazione di stupefacenti è ravvisabile nell'immediatezza, tenuto conto della particolarità della pianta a produrre sostanza drogante a prescindere dalla effettiva quantità di principio attivo, le Sezioni Unite hanno però chiaramente distinto tra la detenzione ai fini di spaccio con rilevanti quantità di piante con un impianto organizzato di coltivazione botanica destinata a trarne una considerevole quantità di prodotto, da una mera detenzione domestica di un piccolo numero di piante senza alcunché di organizzato, configurandosi in tale ultimo caso una condotta NON punibile per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, che appaiono quindi destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.
Sono da considerarsi dunque lecite e non punibili, per mancanza di tipicità, le esigue coltivazioni domestiche con strumenti e modalità rudimentali da cui si possa ricavare una quantità minima di sostanza drogante destinata ad un uso strettamente ed esclusivamente personale.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti sul tema.