La Legge n. 177/2024 di Dicembre scorso ha introdotto significative modifiche al reato previsto e punito dall'art. 187 del Codice della Strada dove si punisce colui che si pone alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Con la Direttiva dell'11 Aprile 2025 il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute dettano le regole per le modalità di esecuzione dell’accertamento e la verifica della sussistenza degli elementi costitutivi delle novellate violazioni del codice della strada. In base al modificato comma 2 dell'art. 187 che introduce il comma 2bis, per motivare il controllo gli organi di Polizia stradale possono espletare accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche a mezzo di apparecchi portatili, sulla base delle direttive fornite dal Ministero dell’Interno e della Salute. In virtù del nuovo comma 2bis del citato articolo, se gli accertamenti non invasivi danno esito positivo o se sussiste ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto evidente di sostanze stupefacenti o psicotrope la Polizia può effettuare accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale prelevati seguendo le indicazioni contenute nella direttiva appena emanata. Le regole del Ministero prevedono un test con il Tampone che deve essere di 1 livello sul fluido del cavo orale e, se con esito non-negativo, anche di 2 livello con analisi di conferma previa acquisizione del consenso della persona sottoposta ad accertamenti. Il liquido prelevato viene poi trasferito nei laboratori di analisi di tossicologia forense. Nei casi poi di incidenti o nelle occasioni in cui il conducente viene trasportato in Ospedale per esigenze di primo soccorso, vengono prescritte dalla Direttiva particolari regole per l'acquisizione dei liquidi ematici (e non delle urine) ed il consenso della persona sottoposta ad accertamenti, e questo per la corretta configurazione del reato che altrimenti non può essere addebitato al conducente perché illegittimo se contestato in violazione delle novellate regole procedurali. La Direttiva precisa che la presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale di metaboliti "inattivi" di sostanze stupefacenti non è sufficiente ai fini di procedere a contestare il reato, e solo la presenza nel campione di sangue o di fluido di principi attivi stupefacenti sancisce l'attualità dell'uso al momento del prelievo, elemento oggettivo che caratterizza il reato ex art. 187 Codice della Strada. Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello rimane a disposizione per ogni necessità di assistenza legale nel delicato settore delle regole del Codice della Strada.
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Aprile 2025
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