Ad Agosto si applica la sospensione feriale dei termini processuali posti alle parti, dal 1 al 31 del mese, i quali poi riprendono a decorrere dal 1 settembre successivo. In Diritto Penale è fondamentale avere il calcolo preciso dei termini previsti per il deposito della motivazione della sentenza penale di condanna emessa dal Giudice in udienza, qualora non decida di depositare i motivi in via contestuale alla decisione. Questo è importante per garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato e poter poi proporre Appello entro i termini di Legge ed evitare in tal modo le conseguenze negative della pena statuita in sentenza. E così per tutti i gradi di giudizio previsti dalla Legge. Le Sezione Unite della Corte di Cassazione sono intervenute (Cass. Pen. SS. UU. n. 42361 18/9//2017) nel chiarire la portata del "blocco feriale" statuendo che la sospensione feriale dei termini non si applica al termine di deposito della sentenza, argomentando che la normativa in questione disciplina la sospendibilità di diritto dei termini processuali posti alle parti e non di quelli posti al Giudice, essendo stata concepita con la finalità, espressa negli atti parlamentari di "concedere un periodo di effettivo riposo agli avvocati ed ai procuratori durante il periodo feriale".
Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello con maturata esperienza nel settore del Diritto Penale sottolinea l'importanza di dover considerare valido l'arco di tempo che in Agosto è previsto per il deposito della sentenza di condanna, sempre nell'ottica di offrire al Cliente la maggior tutela dei suoi interessi personali. Si resta a disposizione per ogni chiarimento del caso.
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Si segnala l'ultimo successo ottenuto dello Studio Legale dell'Avvocato Eugenio Tummarello, specializzato da anni in Diritto dell'Immigrazione, che ha ottenuto di recente dal Prefetto la revoca del divieto di rientro dal territorio italiano in favore di un Cittadino della Repubblica Popolare Cinese che stava frequentando come ricercatore un percorso di studi Universitari nel nostro Paese. Lo studioso aveva ricevuto un provvedimento di espulsione dalla Questura e si era rivolto allo Studio Legale dell'Avvocato Eugenio Tummarello per essere difeso nella sua posizione giuridica di cittadino extra-europeo. L'Avvocato Tummarello con una approfondita analisi giuridica e due istanze portate avanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace territorialmente competente, ha ottenuto con successo la revoca del divieto di rientro dall'Italia (che ha l'effetto di valere anche per tutta l'Europa) con la conseguenza di permettere al Cliente di poter rientrare nel nostro territorio e completare in tal modo il suo percorso di studi Accademici già intrapreso nel nostro Paese.
revoca-divieto-rientro.pdf Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello è stato incaricato di seguire un sinistro stradale che ha coinvolto l'investimento di un pedone. Il caso che si vuole portare all'attenzione dei lettori riguarda una dinamica che si crede sia di interesse generale. Una Signora di età avanzata si era recata a fare la spesa nelle strade di un mercato rionale nel centro città, in un'area affollata di negozi e varie attività commerciali in cui non vi era alcun segnale di presenza di strisce pedonali per l'attraversamento stradale. Tutti quotidianamente attraversavano da un lato all'altro quel particolare tratto stradale dove solo all'inizio della carreggiata e ben distante vi erano le strisce pedonali, addirittura posizionate in un angolo "cieco" della strada di appartenenza senza alcun cartello di segnalazione sull'intera via. Ebbene la Signora veniva investita brutalmente da un autovettura che non si avvedeva del movimento della donna, causandone danni personali con fratture multiple. La stessa riceveva poi dalla Polizia Locale intervenuta per i rilievi del caso dopo il sinistro una multa per non aver attraversato le strisce pedonali posizionate ad oltre 70 metri dal luogo dell'incidente.
L'Avvocato Eugenio Tummarello è subito intervenuto con la Compagnia Assicurativa dell'autore dell'incidente, con il sinistro tuttora in via di definizione, ma quello che si vuol portare all'attenzione è che si è valutato in via parallela di ricorrere al Giudice di Pace territorialmente competente per opporsi alla violazione del codice della strada comminata alla Signora per il mancato attraversamento delle strisce pedonali, contestando al Comune di appartenenza l'inosservanza del doveri di custodia del tratto stradale di sua competenza. In tali situazioni di lesioni ai pedoni generate da incidenti con veicoli nelle zone di mercato dove tutti si muovono a piedi, la giurisprudenza della Cassazione ha più volte stabilito che una segnaletica stradale inidonea che è causa dell’incidente ne comporta il risarcimento. Il concetto è che se uno si reca al mercato a fare la spesa e non viene avvertito o non conosce che ci sono delle strisce pedonali non può ricevere addirittura una multa per una violazione al codice della strada se viene travolto da un'auto, perché deve essere il proprietario del manto stradale o il responsabile che ne ha la custodia che ne deve curare la segnaletica in modo adeguato ad evitare ogni danno alla persona. Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuali necessità di approfondimento legale sulla casistica qui riportata. Il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo patto che regolamenta le migrazioni e gli ingressi dei cittadini extra europei ai confini con gli Stati d'Europa. Lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello spiega in pillole i punti fondamentali. Ora l'intesa dovrà essere approvata dal Consiglio Europeo e una volta raggiunto il consenso diventerà Legge da applicare tra gli Stati dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE. In sostanza non viene modificato il Regolamento Dublino, e quindi rimane la regola della responsabilità del "Paese di primo approdo" nel ricevere la domanda di asilo. Viene poi esteso il principio di responsabilità solidale tra gli Stati Europei che non sono coinvolti direttamente nel flusso migratorio, e che dovranno obbligatoriamente ricevere ricollocamenti di migranti o versare un corrispettivo di quota in denaro (20.000 euro a migrante). Non viene stabilito nulla tuttavia su eventuali sanzioni per gli Stati che non aderiscono. Viene previsto un sostegno ed un aiuto finanziario per i Paesi sottoposti a maggior pressione migratoria, disponendo una procedura di screening ai confini UE per i migranti arrivati via terra o via mare nelle zone di search and rescue (operazioni S.A.R.). La procedura di screening consiste nell'identificare i migranti entro 7 giorni in centri appositi, dove vengono sottoposti anche a controlli di salute e di sicurezza. I dati biometrici (volti, impronte digitali) sono poi raccolti nella banca dati Eurodac così da poter essere monitorata in contemporanea dalle Forze di Polizia degli Stati UE. È previsto un meccanismo di monitoraggio forte e indipendente in ogni Stato membro per proteggere i diritti fondamentali delle persone sottoposte a screening. Nasce poi un coinvolgimento degli Stati di partenza e di transito dei richiedenti asilo coinvolti nei flussi migratori, con i quali l'Europa intende stabilire degli accordi internazionali per prevenire le partenze irregolari. Questa decisione, tuttavia, è stata criticata dalle Associazioni e dalle O.N.G. che difendono i diritti umani, che hanno dichiarato "la fine del diritto di Asilo".
Il Regolamento UE 604/2013 (conosciuto come Regolamento Dublino III) stabilisce, tra le varie norme, i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino extracomunitario in due Stati Membri dell'Unione Europea.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza_corte_giustizia_dublino_30_11_2023.pdf ha statuito che l’obbligo di fornire le informazioni contemplate nell’opuscolo comune di cui al Regolamento Eurodac si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione di ripresa in carico. Quindi sia per il primo Stato Membro che per il successivo Stato Membro interessato alla domanda di protezione internazionale. E medesime considerazioni sono state tratte anche in riferimento al colloquio personale previsto dall'articolo 5 del Regolamento Dublino III. Ciò significa che anche al secondo Stato Membro dell'Europa in cui è presentata una domanda di asilo (già rivolta in precedenza ad altro Stato) si impone comunque di osservare quelle garanzie di legge a tutela del richiedente asilo sulla consegna dell'opuscolo informativo e sullo svolgimento di un'audizione personale. Questo Studio si è occupato di lavorare su diversi casi di procedure "Dublino", e di recente ha seguito con successo il mantenimento nel nostro Paese di un Cliente che nel tempo trascorso per decidere sul rimpallo di competenze sulla sua domanda di asilo aveva trovato lavoro stabile e produceva reddito nello Stato, e grazie alla professionalità dello Studio Legale Tummarello è riuscito ad ottenere il risultato desiderato. Si rimane a disposizione per ogni necessità del caso, offrendo aggiornamenti sul tema. Lo Studio Legale dell'Avvocato Eugenio Tummarello è lieto di annunciare in questo mese di Febbraio 10 anni di professionalità maturata.
L'esperienza acquisita nel settore del Diritto è sempre stata rivolta alla completa tutela di ogni individuo che è stato seguito dallo Studio. Si offre oggi ancora di più alla clientela che si voglia affidare allo Studio Legale una completa conoscenza del diritto con l'obiettivo di soddisfare in pieno il servizio richiesto. I settori del diritto gestiti con padronanza delle procedure e preparazione delle continue modifiche sono quelli, in particolare, del diritto dell'Immigrazione e del diritto Penale, oltre le materie mostrate nel presente sito internet. Grazie sempre per la fiducia fin qui dimostrata, e per quella che vorrete porgere. Studio Legale Avvocato Eugenio Tummarello Lo Studio Legale dell'Avvocato Eugenio Tummarello ha recentemente curato i diritti di un cittadino extra-comunitario, il quale si era visto notificare dalla Questura un'espulsione dal territorio italiano con partenza volontaria. E' stato dunque predisposto un intervento difensivo per chiedere l'immediata invalidità del provvedimento di allontanamento dal territorio, con la preparazione di un Ricorso avanti al Giudice di Pace territorialmente competente.
L'espulsione in aggiunta conteneva il divieto di reingresso in Italia per un determinato periodo temporale disposto, questa volta, dalla Prefettura. L'Avvocato ha quindi presentato un'istanza motivata di cancellazione del suddetto divieto di reingresso facendo leva sull'osservanza del termine di partenza volontaria prescritta in via ordinatoria, così come disposto dalla normativa in materia di immigrazione. Lo Studio rimane disponibile per qualsiasi necessità del Cliente nei settori di competenza mostrata nel presente sito web. E' di oggi la notizia apparsa sui giornali della firma del primo protocollo di intesa tra la Premier italiana ed il primo Ministro Albanese sulla costruzione di due Centri di accoglienza per richiedenti asilo in Albania.
Si tratterebbe della costituzione di due Centri interamente gestiti da personale italiano, uno per le richieste di primo accesso alla procedura ed un altro per i rimpatri su chi non ha diritto a presentare la domanda, quest'ultimo un ex base militare dotata di aeroporto che fungerebbe da decollo per i ricollocamenti. Il patto, ad avviso di chi scrive, sembrerebbe presentare diverse criticità di ordine legislativo sul diritto internazionale e comunitario finora applicato per le regole da osservare in merito alle richieste di asilo presentate da cittadini extra-comunitari verso un Paese UE, come è stato finora l'Italia. In tal senso restano da chiarire molti aspetti. Innanzitutto la giurisdizione applicabile ed in quale misura, e cioè se la domanda di asilo debba essere giudicata da un Giudice Italiano od Albanese. Quali siano le procedure applicabili sul soccorso in mare, se in area albanese e con quali conseguenze per il richiedente asilo. Quali regole applicare sull'allontanamento dai Centri del migrante che ha presentato la domanda di asilo nelle strutture gestite dall'Italia, e poi si sposta su un territorio di sua accoglienza che in verità risulta essere un Paese non europeo. La partita rimane aperta ed una delle proposte presentate sembrerebbe quella di adottare un pattugliamento Misto di di Forze Italiane ed Albanesi sulle aree marine interessate dagli sbarchi. Verrebbe da pensare anche un coinvolgimento della città di Ancona in tali misure di politica migratoria decisa dall'Italia poiché dal porto si trova direttamente collegata con l'Albania, con probabili ripercussioni in termini di numeri di arrivi di richiedenti asilo nel capoluogo Dorico. Seguiranno aggiornamenti sul questa nuova iniziativa in materia di immigrazione, materia interamente gestita dalla pluriennale esperienza dello Studio Legale dell'Avvocato Eugenio Tummarello. Da quando è salita al Governo la Premier Meloni ed i suoi alleati politici sono al 3 intervento di Legge in materia di Immigrazione, prima con il Decreto Legge n. 23/2023 detto "Decreto Cutro" in cui è stata disposta una decisa limitazione al rilascio della protezione speciale e poi in seguito con gli ultimi interventi normativi che andiamo ad esaminare brevemente, in particolare l'ultimo il Decreto Legge n. 124/2023. Il tutto nell'intento di limitare o comunque di arginare il fenomeno dell'immigrazione irregolare anche cercando di coinvolgere i Paesi di partenza tra cui la Tunisia con la quale si sta cercando di definire un memorandum di intesa che, tuttavia, non tutti i Paesi dell'Europa vogliono accettare e sottoscrivere.
L'ultima disposizione di Legge entrata in vigore riguarda ulteriori provvedimenti volti alla repressione dell'immigrazione irregolare,, ed in particolare tra le novità si prevede il prolungamento della permanenza nei centri per il rimpatrio fino ad un massimo di 18 mesi ed il pagamento di una cauzione di € 5.000,00 a singolo migrante come garanzia finanziaria durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato per i richiedenti asilo. Si prevede poi la costruzione di nuovi CPR (centri di permanenza e rimpatrio) almeno uno per ogni Regione d'Italia. La garanzia finanziaria è prestata in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, è individuale e non può essere versata da terzi e laddove lo straniero si allontani indebitamente, il Prefetto del luogo ove è stata prestata la cauzione procede all’escussione della stessa. A parere di chi scrive Il provvedimento sembra avere una mera e tenue efficacia deterrente, in quanto ben difficilmente lo straniero avrà i mezzi finanziari per versare la cauzione. Si tratta per la stragrande maggioranza dei casi di donne, minori, anche uomini che hanno vissuto di tutto spesso nella funestata Libia, e che al 99% dei casi devono pagare degli scafisti per tentare l'attraversamento dei mari. Dunque difficilmente tali persone avranno le possibilità economiche di versare l'ulteriore garanzia finanziaria di € 5.000,00 per poter accedere alla procedura di asilo. Si consideri che già un Tribunale d'Italia (Catania) ha ritenuto illegittimo in più parti il decreto del Governo che impone la cauzione, non convalidando il fermo dei migranti nel centro richiedenti asilo di Pozzallo e la fantomatica "cauzione" da 5 mila euro. Vedremo i prossimi interventi in materia, e lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello in qualità di massimo esperto nel settore resta a disposizione per ogni richiesta di consulenza legale. In tema di graduatorie per l’assegnazione delle case popolari lo Studio dell'Avvocato Eugenio Tummarello, socio ASGI per la Regione Marche, segnala ai lettori del sito la pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 45/2023 del 17.07.2023 che ha dichiarato incostituzionale la legge n. 36/2005 della Regione Marche che prevedeva un requisito di almeno cinque anni di residenza continuativa nella regione per accedere alle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari.
I Giudici hanno ritenuto il requisito di lungo-residenza contrario ai principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione, dichiarando l'incostituzionalità della normativa regionale discriminatoria sui requisiti di accesso previsti per tutti. La pronuncia richiama la sentenza n. 44/2020, frutto di un ricorso promosso dall’ASGI contro un analogo requisito presente nella legge regionale ERP della Lombardia, rispetto alla quale la Corte rileva un’”assoluta sovrapponibilità della fattispecie normativa“ (corte-cost.-pronuncia_145_2023-lr-marche.pdf). |
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Giugno 2024
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